PAUL KESSENG
CORTE DI CASSAZIONE
proc. revisione n. 330/07 T Reg. Gen.
nei confronti di Paul nouk a’ kesseng
ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE
ricorso ex art. 634, comma 2, c.p.p.
(avverso ordinanza di inammissibilità di istanza di revisione)
Il sottoscritto PAUL NOUK A’ KESSENG, nato il 26/01/1979 a Douala (Camerun), unitamente al proprio difensore di fiducia Avv. Vittorio Di Nardo del Foro di Bologna, con Studio a Bologna in Via dell’Orso n. 10, come da nomina in calce al presente atto ed autenticata dall’autorità consolare italiana in Camerun,
PREMESSO CHE
- Paul Kesseng è stato condannato in data 28/06/2001 dal Tribunale di Lodi con sentenza n. 751/01 Reg. Sent. alla pena di sei anni di reclusione per il reato di cui agli artt. 609 bis n.1 e 609 ter comma primo c.p. ai danni della minore Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Paul Kesseng è stato detenuto per questa causa dal 7 ottobre 2000 ed ha completamente espiato la sua pena, con scarcerazione avvenuta nel 2005;
- in data 09/02/2007, avverso tale sentenza è stata proposta richiesta di revisione innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, a seguito della quale è sorto il procedimento n. 330/07 T Reg. Gen.;
- la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato la inammissibilità della suddetta richiesta, con ordinanza datata 02/04/2007 e notificata in data 13/04/2007;
- peraltro, avverso la sentenza di condanna era già stata presentata una prima istanza di revisione in data 14/07/2005, pure dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Brescia in data 26/07/2005 e avverso cui non era stato proposto ricorso.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti propongono ricorso affinché l’Ill. ma Suprema Corte di Cassazione voglia annullare l’ordinanza emessa in data 02/04/2007 dalla Corte d’Appello di Brescia per il seguente motivo unico:
erronea applicazione della legge penale, ex art. 606, comma 1, lett.c) c.p.p.
Al riguardo, i sottoscritti
ESPONGONO
i fatti
La vicenda processuale trae origine da un episodio di violenza sessuale che sarebbe avvenuto il 22/08/2000, a S. Giuliano Milanese, ai danni di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, all’epoca minorenne, la cui responsabilità è stata attribuita a Paul Nouk A’ Kesseng.
Il procedimento di primo grado si è concluso rapidamente, previo incidente probatorio per assumere l’esame della minore, con sentenza di condanna emessa in data 28/06/2001 dal Tribunale di Lodi nei confronti di Paul Kesseng; la difesa di allora non propose atto di appello e dunque la sentenza è divenuta irrevocabile in data 02/11/2001.
Kesseng si è sempre dichiarato estraneo alla violenza contestata; ha continuato con veemenza nel tentativo di dimostrare la propria innocenza anche dopo la scarcerazione, a distanza di anni dall’episodio e dalla intervenuta condanna.
Si tenga presente che l’intera vicenda nasce all’interno di un contesto familiare particolare, su cui nel tempo sono emerse verità inquietanti; peraltro, la ricostruzione dell’episodio di violenza, come è stata fatta dai racconti di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e del di lei “padre” Ako Michel, ha sempre destato perplessità in relazione ad alcuni particolari incongruenti e poco verosimili. La condanna di primo grado si è fondata, oltre che sulle dichiarazioni della minore, anche sulle dichiarazioni dei genitori di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cui è stata conferita credibilità assoluta; in particolare, Ako Michel si è dimostrato fin da subito un fervente accusatore di Kesseng.
Solo a distanza di anni dalla sentenza di condanna, quando oramai la detenzione di Kesseng volgeva al termine, sono state scoperte prove che fanno dubitare fortemente della credibilità dei genitori di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e che fanno cadere l’impianto accusatorio; ne è conseguita l’esigenza di proporre istanza di revisione.
Una prima istanza è stata presentata in data 14/07/2005; oggetto della prova è stato un atto formato il 25/07/2001 dal “Commissaire de la Securitè Publique” di Douala (Camerun), da cui è emerso in sintesi che: Ako Michel non è il padre naturale di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, l’età reale di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx non corrisponde a quella dichiarata nel procedimento penale, nei confronti di Ako Michel pendeva presso le autorità di Douala un procedimento per falsità in atti pubblici (certificati di nascita), e soprattutto è emerso che Ako Michel ha inventato le accuse a carico del cugino Kesseng per motivi di gelosia ed invidia.
L’istanza di revisione veniva dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Brescia, con provvedimento del 26/07/2005; uno degli argomenti a fondamento della inammissibilità riguardava la inutilizzabilità della prova a causa del mancato rispetto della procedura di cui agli artt. 391 bis e ss. c.p.p., citando a tal proposito pronuncia di codesta Suprema Corte (
).
In seguito, della vicenda si è occupata anche la trasmissione televisiva “Le Iene”, il cui inviato, recatosi a Douala, ha potuto verificare presso le autorità del luogo i riscontri a quanto in precedenza emerso, nonché ha scoperto nuove prove. In particolare, è emerso che i certificati di nascita di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx e di matrimonio di Ako Michel sono falsi e che il procedimento a carico di Ako Michel per falsità in atti si è concluso con una condanna: Ako Michel deve ancora scontare la pena cui è stato condannato poiché si è reso nel frattempo latitante. E’ emersa, altresì, quale nuova prova la testimonianza di un amico di Ako e Kesseng, Ngot Vincent che ha rilasciato una intervista all’inviato de “Le Iene”, in cui ha raccontato di avere sorpreso, nell’anno 2000, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ed Ako Michel mentre consumavano un rapporto sessuale.
A seguito di queste prove, Paul Kesseng proponeva personalmente una nuova istanza di revisione, in data 09/02/2007, dichiarata inammissibile dalla Corte d’Appello di Brescia con ordinanza del 02/04/2007.
Avverso tale provvedimento si propone il presente ricorso.
il merito
L’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia riprende l’argomentazione della precedente ordinanza di rigetto, sostenendo che le nuove prove così emerse non sono utilizzabili ai fini della revisione poiché irritualmente acquisite, cioè senza osservare la procedura prevista per l’attività di indagine difensiva, ai sensi degli artt. 391 bis e ss. c.p.p.; nel provvedimento si fa riferimento a due pronunce di codesta Suprema Corte (
). Si riporta di seguito, per facilità di comprensione, il passaggio della ordinanza impugnata (pag. 4, quarto capoverso):
“Come già rammentato nell’ordinanza di questa Corte in data 26.07.2005, con la quale veniva dichiarata inammissibile la precedente istanza di revisione, nuovi elementi di prova possono senz’altro essere oggetto di attività di ricerca ed acquisizione della difesa; ma detta attività deve svolgersi nelle forme previste dagli artt. 391 bis e ss. c.p.p. in tema di indagini difensive. Ed il mancato rispetto di dette forme produce inutilizzabilità dei risultati delle indagini anche agli specifici fini della procedura di revisione”
Si tratta di una erronea interpretazione della legge penale.
Infatti, ha ragione la Corte nel ritenere che la inosservanza della procedura prevista in materia di investigazioni difensive determina la inutilizzabilità dell’atto; la qual cosa si traduce, con particolare riferimento al procedimento di revisione, nella inutilizzabilità della prova.
Tuttavia, è opportuno sottolineare che quanto sopra vale soltanto qualora il difensore proceda ad assumere la prova con lo strumento delle indagini difensive: il mancato rispetto delle prescrizioni, poste a tutela della autenticità dell’atto, indicate negli artt. 391 bis e ss. c.p.p., senza dubbio determina la inutilizzabilità della prova così assunta. Tale ragionamento non va esteso fino a ritenere che la prova sia inutilizzabile ogni volta che il difensore non procede ad assumerla con le forme delle investigazioni difensive. Lo strumento delle investigazioni difensive non conferisce uno “status di ammissibilità” alla prova, potendo una prova essere ammissibile anche se assunta al di fuori del contesto delle investigazioni difensive; mentre è fuor di dubbio che una prova assunta con lo strumento delle investigazioni difensive, non correttamente eseguite, è una prova inutilizzabile.
Giova ricordare che lo strumento delle indagini difensive, ampliato notevolmente rispetto al passato con la L. 397/2000, non è un obbligo per il difensore, ma solo una facoltà, come previsto dall’art. 327 bis c.p.p.; trattasi di uno strumento processuale a cui il difensore ben può ricorrere anche per assumere una prova da presentare con l’istanza di revisione, ma che non è obbligato ad utilizzare sempre e comunque. Con particolare riferimento al procedimento di revisione, è sufficiente che le nuove prove scoperte dopo la sentenza di condanna rispondano ai requisiti di cui all’art. 630, lett. c), c.p.p., mentre non è richiesta alcuna formalità per l’assunzione delle prove medesime. Non è, pertanto, possibile concludere che soltanto le prove introdotte con lo strumento delle investigazioni difensive siano utilizzabili ai fini del procedimento di revisione. Può accadere che nuove prove emergano in contesti diversi da una sessione di investigazioni difensive; non per questo il difensore è obbligato a procedere alla assunzione della prova con lo strumento della investigazione difensiva, al fine di conferire quello “status di ammissibilità” cui prima ci si riferiva.
D’altra parte, se così fosse, si giungerebbe a conseguenze aberranti; si pensi alla ipotesi di una istanza di revisione presentata personalmente dal condannato, o da un suo prossimo congiunto, da un erede o da un tutore: non si può certo pretendere da parte di questi soggetti il rispetto della procedura di cui agli artt. 391 bis e ss. c.p.p.
Peraltro, nel caso in esame la istanza di revisione è stata presentata personalmente da Paul Kesseng, dunque non è possibile pretendere da una parte privata che le prove indicate siano assunte con lo strumento delle investigazioni difensive.
E’ superfluo sottolineare a codesta Suprema Corte, artefice delle pronunce indicate nell’ordinanza di rigetto (
), l’erronea interpretazione fatta dalla Corte d’Appello di Brescia delle due sentenze citate; è evidente come entrambe si riferiscano alla mancata osservanza da parte del difensore, nell’occasione poco diligente, della procedura di cui agli artt. 391 bis e ss. c.p.p., che era stata utilizzata dal difensore medesimo per l’assunzione della prova (
).
Tuttavia, non è questo il caso, non trattandosi di prove assunte con lo strumento della investigazione difensiva dalla difesa di Paul Kesseng; pertanto, le nuove prove indicate nella istanza di revisione sono ammissibili.
Per quanto sopra esposto, i sottoscritti
CHIEDONO
Che l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia provvedere a dichiarare la nullità della ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla Corte d’Appello di Brescia in data 02/04/2007, e per l’effetto rinviare il giudizio di revisione ad altra Corte di Appello, individuata secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p.
Con osservanza.
Paul Nouk A’ Kesseng Avv. Vittorio Di Nardo
E’ autentica la firma
nomina a difensore di fiducia
Il sottoscritto PAUL NOUK A’ KESSENG, nato il 26/01/1979 a Douala (Camerun),
NOMINA
proprio difensore di fiducia l’Avv. Vittorio Di Nardo, del Foro di Bologna, con Studio in Via dell’Orso n. 10 a Bologna, conferendogli ogni più ampio potere di legge ai sensi degli artt. 96 e segg. c.p.p, ivi compreso espressamente quello di proporre ricorso ai sensi dell’art. 606 e ss. c.p.p. innanzi alla Suprema Corte avverso la ordinanza emessa nel procedimento di revisione n. 330/07 T Reg. Gen. dalla Corte d’Appello di Brescia in data 02/04/2007.
Con osservanza.
Paul Nouk A’ Kesseng
E’ autentica la firma
Le Iene - Pelazza: Il caso Paul Kesseng
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