Articolo 314 codice procedura penale
Procedimento
Il giudice provvede con ordinanza a norma dell`articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell`imputato (203 c.p.). Ove non sia stato possibile procedere all`interrogatorio della persona sottoposta alle indagini prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell`art. 294.
Salvo quanto previsto dall`art. 299 comma 1, ai fini dell`art. 206 comma 2 c.p.p., il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell`imputato nei termini indicati nell`art. 72.
Ai fini delle impugnazioni (309, 311) la misura prevista dall`art. 312 è equiparata alla custodia cautelare. Si applicano le norme sulla riparazione per l`ingiusta detenzione (314, 315).
Articolo 315 codice procedura penale
Procedimento per la riparazione
La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro diciotto mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile (648), la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile (428) o il provvedimento di archiviazione è stato pronunciato.
L`entità della riparazione non più comunque eccedere L. 100 milioni.
Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell`errore giudiziario (643-647)