Articolo 23 - Durata del mandato
1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati alla prima elezione, i mandati di una metà di essi scadranno al termine di tre anni.
2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
3 Al fine di assicurare, nella misura del possibile, il rinnovo dei mandati di una metà dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea parlamentare può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei giudici da eleggere abbiano una durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che tale durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4 Nel caso in cui si debbano conferire più mandati e l'Assemblea parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.
6 Il mandato dei giudici termina al raggiungimento dell'età di 70 anni.
7 I giudici continuano a restare in carica fino alla loro sostituzione. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono già stati investiti.
Articolo 24 - Revoca
Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che egli non soddisfa più i requisiti richiesti.
Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari
La Corte dispone di un ufficio di cancelleria i cui compiti e la cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa è assistita da referendari.
Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria a elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili; b costituisce Camere per un periodo determinato; c elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili; d adotta il regolamento della Corte, e e elegge il Cancelliere ed uno o più vice-cancellieri.
Articolo 27 - Comitati, Camere e Grande Camera
1 Per la trattazione di ogni caso che le viene sottoposto, la Corte procede in un comitato di tre giudici, in una Camera composta da sette giudici ed in una Grande Camera di diciassette giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un periodo determinato.
2 Il giudice eletto in relazione ad uno Stato parte alla controversia è membro di diritto della Camera e della Grande Camera; in caso di assenza di questo giudice, o se egli non è in grado di svolgere la sua funzione, lo Stato parte nomina una persona che siede in qualità di giudice.
3 Fanno altresì parte della Grande Camera il Presidente della Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici designati in conformità al regolamento della Corte. Se la controversia è deferita alla Grande Camera ai sensi dell'articolo 43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza può essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente della Camera e del giudice che siede in relazione allo Stato in causa.
Articolo 28 - Dichiarazioni di irrecevibilità da parte dei comitati
Un comitato può, con voto unanime, dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 quando tale decisione può essere adottata senza ulteriori accertamenti. La decisione è definitiva.
Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito
1 Se nessuna decisione è stata adottata ai sensi dell'articolo 28, una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33.
3 Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente.
Articolo 30 - Rimessione alla Grande Camera
Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di dar luogo ad un contrasto con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può rimettere il caso alla Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.
Articolo 31 - Competenze della Grande Camera
La Grande Camera
a si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43; e
b esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.
Articolo 32 - Competenza della Corte
1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa alle condizioni previste dagli articoli 33, 34 e 47.
2 In caso di contestazione sulla competenza della Corte, è la Corte che decide.
Articolo 33 - Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte contraente può deferire alla Corte qualunque inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Alta Parte contraente.
Articolo 34 - Ricorsi individuali
La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto.
Articolo 35 - Condizioni di ricevibilità
1 La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, come inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2 La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell'articolo 34, se: a è anonimo; oppure
b è essenzialmente identico ad uno precedentemente esaminato dalla Corte o già sottoposto ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di risoluzione e non contiene fatti nuovi.
3 La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso inoltrato in base all'articolo 34 quando essa giudichi tale ricorso incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi protocolli, manifestamente infondato o abusivo.
4 La Corte respinge ogni ricorso che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni stato del procedimento.
Articolo 36 - Intervento di terzi
1 Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della Grande Camera, un'Alta Parte contraente il cui cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.
2 Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte contraente che non sia parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.
Articolo 37 - Cancellazione
1 In ogni momento della procedura, la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze permettono di concludere:
a che il ricorrrente non intende più mantenerlo; oppure
b che la controversia è stata risolta; oppure
c che per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, la prosecuzione dell'esame del ricorso non sia più giustificata.Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli lo imponga.
2 La Corte può decidere una nuova iscrizione a ruolo di un ricorso se ritiene che le circostanze lo giustifichino.
Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di regolamento amichevole
1 Quando dichiara che il ricorso è ricevibile, la Corte
a prosegue l'esame della questione in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'inchiesta per il cui efficace svolgimento gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni necessarie;
b si mette a disposizione degli interessati al fine di pervenire ad un regolamento amichevole della controversia che si fondi sul rispetto dei diritti dell'uomo quali sono riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.
2 La procedura descritta al paragrafo l.b è riservata.
Articolo 39 - Conclusione di un regolamento amichevole
In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti
1 L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2 I documenti depositati presso l'ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.
Articolo 41 - Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 42 - Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono definitive conformemente alle disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla Grande Camera
1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera.
2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale.
3 Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza.
Articolo 44 - Sentenze definitive
1 La sentenza della Grande Camera è definitiva. 2 La sentenza di una Camera diviene definitiva
a quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
b tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c se il collegio della Grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell'articolo 43. 3 La sentenza definitiva è pubblicata.
Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o irricevibili devono essere motivate.
2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1 Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.
2 La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
Articolo 47 - Pareri consultivi
1 La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2 Tali pareri non devono riguardare questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni su cui la Corte o il Comitato dei Ministri potrebbero doversi pronunciare in seguito alla presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto della maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio in seno al Comitato.
Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la richiesta di un parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri sia di sua competenza a norma dell'articolo 47.
Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi
1 Il parere della Corte è motivato.
2 Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di allegarvi l'esposizione della sua opinione individuale.
3 Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.
Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.
Articolo 51 - Privilegi ed immunità dei giudici
I giudici beneficiano, durante l'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunità previsti dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e dagli accordi conclusi in base a questo articolo.
TITOLO III - Disposizioni varie
Articolo 52 - Inchieste del Segretario Generale
Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura l'effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.
Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare o pregiudicare i Diritti dell'Uomo e le Libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base alle leggi di ogni Parte Contraente o in base ad ogni altro accordo al quale essa partecipi.
Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri
Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.
Articolo 55 - Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle controversie
Le Alte Parti Contraenti rinunciano reciprocamente, salvo compromesso speciale, ad avvalersi dei trattati, delle convenzioni o delle dichiarazioni tra di esse in vigore allo scopo di sottoporre, mediante ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ad una procedura di risoluzione diversa da quelle previste da detta Convenzione.
Articolo 56 - Applicazione territoriale
1 Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni altro momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione si applicherà, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, su tutti i territori o su determinati territori di cui esso cura le relazioni internazionali.
2 La Convenzione si applicherà sul territorio o sui territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avrà ricevuto tale notifica.
3 Sui detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.
4 Ogni Stato che abbia presentato una dichiarazione conformemente al primo paragrafo del presente articolo può, in qualunque momento, dichiarare, relativamente ad uno o a più territori indicati in tale dichiarazione, di accettare la competenza della Corte ad esaminare ricorsi di persone fisiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati a norma dell'articolo 34 della Convenzione.
Articolo 57 - Riserve
1 Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una determinata disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.
2 Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta una breve esposizione della legge in questione.
Articolo 58 - Denuncia
1 Un'Alta Parte Contraente può denunciare la presente Convenzione solo dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che ne informa le altre Parti Contraenti.
2 Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dagli obblighi contenuti nella presente Convenzione per quanto riguarda qualunque fatto suscettibile di costituire una violazione di tali obblighi, da essa posto in essere anteriormente alla data in cui la denuncia è divenuta efficace.
3 Alla stessa condizione, cesserebbe d'esser Parte alla presente Convenzione qualunque Parte Contraente che non fosse più Membro del Consiglio d'Europa.
4 La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi per quanto riguarda ogni territorio in relazione al quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.
Articolo 59 - Firma e ratifica
1 La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.
3 Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.
4 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, nonché il deposito di ogni altro strumento di ratifica avvenuto successivamente.
5 Fatto a Roma il 4 novembre 1950 in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i firmatari.