Cassazione penale, sez. IV, sentenza 30.03.2009 n. 13847
Cassazione
Cassazione penale, sez. IV, sentenza 30.03.2009 n. 13847
Ingiusta detenzione, riparazione, necessità, vizio genetico
La IV Sezione
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. La Corte d'appello di Potenza ha respinto l'istanza avanzata da N. C., intesa ad ottenere l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal 22 novembre 2004 al 2 dicembre dello stesso anno, per effetto di misura cautelare disposta dal Tribunale di Potenza, successivamente annullata dal Tribunale del riesame. La Corte dà atto che il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica avverso tale ultimo atto è stato dichiarato inammissibile e che, infine, il procedimento è stato definito con decreto di archiviazione; ma ritiene che non vi siano le condizioni per l'accoglimento della domanda, ravvisandosi a carico del richiedente colpa grave, dovuta alla partecipazione ad un pranzo organizzato da un gruppo criminale per discutere dell'appalto delle pulizie di alcuni edifici pubblici locali. Tale colpa, si aggiunge, è ancora più grave poiché il N. incontrò nuovamente alcuni partecipanti alla riunione, poco dopo che essa era stata interrotta dall'intervento dei Carabinieri.
Ricorre per cassazione il N., tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Si lamenta che la Corte ha errato nell'applicare l'art. 314 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale del riesame ha escluso l'esistenza di un grave quadro indiziario in ordine alla partecipazione del ricorrente alla compagine associativa; e che ciò nonostante la Corte medesima ridiscute arbitrariamente tale valutazione, isolando impropriamente alcuni frammenti del fatto e traendone conseguenze indebite quanto all'esistenza di colpa grave.
L'Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria.
Il ricorso è fondato. Il provvedimento del Tribunale richiamato dal ricorrente ha effettivamente annullato l'ordinanza cautelare nei confronti del N.. L'atto ricostruisce la complessa vicenda illecita, considera che l'unico elemento rilevante nei suoi confronti è costituito dalla partecipazione all'incontro in questione; e che, tuttavia, da esso non può trarsi una univoca indicazione in ordine alla partecipazione al gruppo delinquenziale che aveva organizzato il convivio: non si configura, insomma, il grave quadro indiziario richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. Tale valutazione ha trovato definitiva consacrazione con l'adozione di decreto d'archiviazione.
In conseguenza, la vicenda in esame deve essere collocata nell'ambito disciplinato dal secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. che configura una fattispecie di ingiusta detenzione “formale”, che trova fondamento nella “decisione irrevocabile - integrante ex art. 314/2 cod. proc. pen. il titolo del diritto alla riparazione - che deve essere individuata nell'ordinanza, non impugnata, adottata dal Tribunale ex art. 309 e 310 stesso codice in sede di riesame o di appello avverso il provvedimento de libertate, ovvero nella pronunzia emessa dalla Corte di cassazione a seguito di ricorso contro tale ordinanza, o in sede di ricorso per saltum contro lo stesso provvedimento applicativo della misura” (Sez. Un. 12/10/1993, Rv. 195355).
Si tratta, dunque, di situazione nella quale l'ingiusta detenzione che giustifica la domanda riparatoria si basa su un vizio genetico della misura restrittiva, dovuto all'inesistenza delle condizioni di cui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. e quindi, tra l'altro, come nel caso in esame, alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Il carattere originario del vizio che corrompe l'atto genetico della restrizione di libertà spiega la disciplina in esame, prevista dal richiamato secondo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., che a differenza di quella di cui al primo comma del medesimo articolo, non richiede, per l'accoglimento della domanda, un'indagine su eventuali condotte dolose o gravemente colpose eziologicamente rilevanti in relazione all'adozione della misura cautelare. In conseguenza, l'apprezzamento della Corte d'appello in ordine all'esistenza di una condotta gravemente colposa è ultroneo, non essendo richiesto dalla legge.
Il provvedimento impugnato, deve essere pertanto annullato con rinvio, atteso che esso si basa esclusivamente su tale non consentita valutazione di condotte colpose.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d'appello di Potenza.