Sezione prima civile - sentenza 15 novembre 2002, n. 15449
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 novembre 2002, n. 15449. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. L'estinzione per prescrizione del reato non esclude il risarcimento del danno per violazione del termine di ragionevole durata del processo
Ai fini del diniego di accoglimento della domanda di equa riparazione proposta a norma degli artt. 2 e 3 della legge 89/2001, non è sufficiente ad escludere la sussistenza del danno (sia patrimoniale sia non patrimoniale) che possa essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine ragionevole di cui al primo comma del citato art. 2, il semplice fatto che tale ritardo abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato ascritto al medesimo ricorrente, occorrendo invece apprezzare se l'effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell'utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento penale ed a autorità procedenti, senza che, del resto, in quest'ultimo caso, possano ritenersi di per sè in grado di elidere completamente il danno, nella sua duplice accezione dianzi riportata, nè la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato nè la certezza, eventualmente acquisita da parte di quest'ultimo, circa la sopravvenienza della prescrizione stessa.
Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 novembre 2002, n. 15449. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Presidente Saggio - relatore Giuliani - P.M. Raimondi - (parz. conforme) - ricorrente TEDESCO- contro Ministero della Giustizia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di appello di Roma, Vincenzo Tedesco chiedeva l'equa riparazione del danno subito in conseguenza della durata di un procedimento penale, iniziatosi il 4 febbraio 1994 a seguito di richiesta di rinvio a giudizio da parte del Pm e conclusosi il 3 novembre 2000 dietro passaggio in giudicato della sentenza del tribunale di Benevento la quale aveva assolto il T. medesimo dalla prima delle due imputazioni ascrittegli, per non essere il fatto più previsto come reato, mentre aveva dichiarato non doversi procedere quanto alla seconda per intervenuta prescrizione.
Il giudice adito, con decreto emesso in data 15 ottobre-12 novembre 2001, rigettava il ricorso assumendo:
a. che, dalla durata di anni sei, dovessero venire detratti cinque rinvii, dovuti ad astensione degli avvocati, di carattere nazionale o locale, nonchè ad impedimento dell'imputato, per complessivi anni due e mesi tre;
b. che dal residuo ritardo eccedente il termine ragionevole, accertato in anni due, non fosse derivato al ricorrente alcun danno, nè patrimoniale nè morale, tenuto conto del fatto che esso aveva anzi prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato, tuttora non depenalizzato, di emissione di fatture false ascritto al T., senza che quest'ultimo vi avesse rinunciato così dimostrando di non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito.
Avverso siffatto decreto, propone ricorso per cassazione il T., deducendo tre motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste il Ministero della giustizia con controricorso, parimenti illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve innanzi tutto essere affrontato l'esame del terzo motivo di impugnazione, atteso che con quest'ultimo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 2056 e 2043 c.c., della legge n. 89/2001, della legge 848/55, degli articoli 2, 24 e 111 della Costituzione, censura la pronuncia della Corte territoriale là dove tale giudice, pur avendo accertato la violazione del termine ragionevole di durata, ha escluso il danno "... tenuto conto che esso ha anzi prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascrittogli... (e che il T.) non ha rinunziato alla prescrizione... così mostrando di non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito", onde, per un verso, il riferito apprezzamento da parte dello stesso giudice, il quale soltanto sul punto in questione (non essere cioè "derivato peraltro al ricorrente alcun danno, nè patrimoniale nè morale") ha fondato la propria decisione di rigetto del ricorso, finisce per rivestirecarattere logicamente preliminare e per conferire quindi analoga natura alle relative doglianze del ricorrente medesimo, mentre, per altro verso, si palesa in questo senso (ed in questi termini) destituita comunque di fondamento l'eccezione di inammissibilità del predetto ricorso sollevata nella memoria ex articolo 378 c.p.c. dalla amministrazione contro ricorrente, nella parte in cui si assume che l'impugnabilità per cassazione, ex articolo 3, sesto comma, della legge 89/2001, del decreto pronunciato dalla Corte di appello sulla domanda di equa riparazione proposta ai sensi della richiamata legge, non consente tuttavia l'articolazione di motivi diversi dalla "violazione di legge" (dovendo trovare applicazione in proposito l'articolo 111 della Costituzione e non l'articolo 360 c.p.c.), posto che, con il motivo in esame, viene espressamente denunciata la "violazione (delle) norme rubricate".
Deduce, dunque, il ricorrente:
a. che l'aver verificato la sussistenza del danno in base all'esito del giudizio e all'acquiescenza fatta alla prescrizione, ha significato l'introduzione, da parte della Corte territoriale, di un parametro escluso dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 89/2001, la quale attribuisce al giudice il potere-dovere di valutare la complessità del caso al fine del giudizio di ragionevolezza sulla durata, ma non il fondamento della pretesa, con esclusione, quindi, di ogni rilevanza ed incidenza dell'esito della causa vuoi su tale giudizio vuoi, altresì, sulla sussistenza del danno;
b. che la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione (danno evento) indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno conseguenza), onde, risultando il principio della ragionevole durata del processo attualmente affermato dall'articolo 111 della Costituzione, è alla lesione in sè di tale diritto fondamentale che va riferita la norma di cui all'articolo 2 della legge 89/2001 nella parte in cui fa riferimento al danno non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Si osserva, al riguardo, come la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la sussistenza di un "residuo ritardo eccedente il termine ragionevole (accertato in questa sede in anni due)", abbia tuttavia ritenuto che da siffatto ritardo non sia "derivato peraltro al ricorrente alcun danno, nè patrimoniale nè morale, tenuto conto che esso ha anzi prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascrittogli, tuttora non depenalizzato, dì emissione di fatture false", laddove "il T. noncarattere logicamente preliminare e per conferire quindi analoga natura alle relative doglianze del ricorrente medesimo, mentre, per altro verso, si palesa in questo senso (ed in questi termini) destituita comunque di fondamento l'eccezione di inammissibilità del predetto ricorso sollevata nella memoria ex articolo 378 c.p.c. dalla amministrazione contro ricorrente, nella parte in cui si assume che l'impugnabilità per cassazione, ex articolo 3, sesto comma, della legge 89/2001, del decreto pronunciato dalla Corte di appello sulla domanda di equa riparazione proposta ai sensi della richiamata legge, non consente tuttavia l'articolazione di motivi diversi dalla "violazione di legge" (dovendo trovare applicazione in proposito l'articolo 111 della Costituzione e non l'articolo 360 c.p.c.), posto che, con il motivo in esame, viene espressamente denunciata la "violazione (delle) norme rubricate".
Deduce, dunque, il ricorrente:
c. che l'aver verificato la sussistenza del danno in base all'esito del giudizio e all'acquiescenza fatta alla prescrizione, ha significato l'introduzione, da parte della Corte territoriale, di un parametro escluso dalla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 89/2001, la quale attribuisce al giudice il potere-dovere di valutare la complessità del caso al fine del giudizio di ragionevolezza sulla durata, ma non il fondamento della pretesa, con esclusione, quindi, di ogni rilevanza ed incidenza dell'esito della causa vuoi su tale giudizio vuoi, altresì, sulla sussistenza del danno;
d. che la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione (danno evento) indipendentemente dalla ricaduta patrimoniale che la stessa possa comportare (danno conseguenza), onde, risultando il principio della ragionevole durata del processo attualmente affermato dall'articolo 111 della Costituzione, è alla lesione in sè di tale diritto fondamentale che va riferita la norma di cui all'articolo 2 della legge 89/2001 nella parte in cui fa riferimento al danno non patrimoniale.
Il motivo è fondato.
Si osserva, al riguardo, come la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la sussistenza di un "residuo ritardo eccedente il termine ragionevole (accertato in questa sede in anni due)", abbia tuttavia ritenuto che da siffatto ritardo non sia "derivato peraltro al ricorrente alcun danno, nè patrimoniale nè morale, tenuto conto che esso ha anzi prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascrittogli, tuttora non depenalizzato, dì emissione di fatture false", laddove "il T. non ha rinunziato alla prescrizione, così mostrando di non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito".
Appare, perciò, palese che il giudice del merito ha fondato il proprio diniego di accoglimento della domanda di equa riparazione sul rilievo dell'insussistenza in concreto di tale danno e che lo stesso giudice, ai richiamati fini, ha, sia pure implicitamente, presupposto la necessità della relativa dimostrazione "anche" rispetto al danno non patrimoniale, in applicazione dei principi dell'allegazione e della prova unanimemente condivisi in riferimento al danno patrimoniale.
Sotto il profilo anzidetto, tuttavia, giova subito notare che l'impugnato decreto non soggiace alle censure del ricorrente, là dove quest'ultimo assume invece che alla lesione "in sè" del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo vada ragguagliata la norma dettata dall'articolo 2 della legge 89/2001 nella parte in cui fa cenno al danno non patrimoniale.
Si osserva, al riguardo, che il primo comma del richiamato articolo 2 della legge 89/2001 consente alla parte istante di ottenere dalla corte di appello il ristoro sia del danno "patrimoniale" sia del danno "non patrimoniale" subito per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 848/55, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
Orbene, la tipologia di danno "patrimoniale" che il ricorrente ex lege 89/2001 può legittimamente allegare è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all'articolo 2697 c.c., onde sul medesimo ricorrente incombe l'onere dì dimostrare rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato, secondo l'indirizzo già accolto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), la quale ha costantemente liquidato il danno patrimoniale dedotto dagli interessati soltanto nel caso in cui ne fosse stata fornita la piena prova (Cedu 22 luglio 1987, Feldbrugge c. Governo Olandese; Cedu 28 giugno 1990, Skarby c. Svezia; Cedu 19 febbraio 1991, Maj c. Italia).
Per quanto attiene al danno non patrimoniale, ovvero al danno essenzialmente caratterizzato dal pregiudizio morale in dipendenza dell'incertezza e dello stato di prolungata ansia derivata dall'attesa dell'esito del giudizio e dal timore di ripercussioni economiche sfavorevoli, con indubbi riflessi sulla condizione complessiva, anche di salute, della parte istante (Cedu 23 aprile 1987, Lechner c. Austria; Cedu 25 giugno 1987, Capuano c. Italia; Baggetta c. Italia; Milasi c. Italia; Cedu 26 ottobre 1988, Martins Moreira c. Portogallo; Cedu 19 febbraio 1991, Mori c. Italia; Cedu 27 agosto 1991, Philis c. Grecia), il quale, tuttavia, accanto ad ulteriori, specifici pregiudizi morali (così, ad esempio, per quanto concerne il fallito, la cui corrispondenza, ai sensi dell'articolo 48 della legge fallimentare deve essere consegnata al curatore e che, ai sensi dell'articolo 49 della stessa, non può allontanarsi dalla sua residenza senza permesso del giudice delegato e deve presentarsi personalmente a questo, al curatore o al comitato dei creditori ogni qual volta è chiamato: Cedu 15 novembre 1996, Ceteroni c. Italia), non esclude la sofferenza ed il patema d'animo legati al discredito arrecato all'immagine ed alla credibilità (anche commerciale) del soggetto che abbia subito un procedimento a proprio carico durato eccessivamente (Cedu 25 marzo 1983, Minelli c. Governo della Confederazione Elvetica) e persino il "logorio subito dalla psiche dell'individuo a causa dell'insoddisfatta aspettativa di giustizia" (secondo quanto pure trovasi affermato in sede di merito), si tratta di valutare se il disposto del richiamato articolo 2 della legge 89/2001 faccia carico al ricorrente di provare, ex articolo 2697 c.c., anche tale voce dì danno, oppure se quest'ultima possa essere liquidata dal giudice, senza bisogno di ulteriori accertamenti istruttori, sulla base della sola allegazione, ferma restando, in ogni caso, la necessità (quanto meno) di quest'ultima, essendo da ammettere che il ricorrente stesso, al fine precipuo di concedere all'amministrazione convenuta la possibilità di difendersi sul punto, debba illustrare puntualmente quale danno (non patrimoniale) abbia subito e cosa lo abbia determinato, senza consentire che la relativa quantificazione venga operata "a casaccio" e senza neppure descrivere la "situazione negativa" che ha procurato il danno medesimo.
Al riguardo, la giurisprudenza della Cedu, propendendo per la natura indennitaria della riparazione dì cui all'articolo 6 della Convenzione, non ha mai in realtà richiesto la dimostrazione del pregiudizio non patrimoniale subito dal ricorrente per effetto della durata irragionevole del procedimento, essendosi ritenuto, infatti, che l'accertata violazione del relativo termine comporti di per sè automaticamente un danno, non patrimoniale appunto, per la sofferenza, l'ansia o, comunque, il più generale pregiudizio all'immagine patiti, onde il riconoscimento del diritto all'attribuzione di un indennizzo liquidato secondo criteri equitativi.
Pur tuttavia, reputa questa corte che, anche a non voler procedere ad alcuna espressa definizione, in termini risarcitori ovvero in termini indennitari, dell'istituto dell'equa riparazione previsto dalla legge 89/2001, tale legge non contenga alcun riconoscimento dell'esistenza di un danno in re ipsa, con la conseguenza che, qualunque debba essere la natura da attribuire alla fattispecie sanzionata (sia cioè essa suscettibile di venire inquadrata nella sfera dell'illecito aquiliano oppure di venire ricondotta alla figura della responsabilità dello Stato per attività lecita, senza che necessiti, ai fini che qui interessano, prendere espressa posizione al riguardo), restano comunque salve le ordinarie regole, ex articolo 2697 c.c., che disciplinano l'onere della prova in ordine all'an ed al quantum del danno non patrimoniale che si pretenda subito, ferma restando, riguardo all'esistenza anche solo di una sofferenza "morale", di un costo "emotivo", di un "patema d'animo dovuto ad un'ansia prolungata ed angosciante" in ipotesi connessi alla durata irragionevole del processo, l'operatività di presunzioni semplici, ai sensi dell'articolo 2729 c.c., le quali, pur potendo in certo senso tradursi in una agevolazione dell'onere suddetto, che incombe sull'attore, non sono certamente in grado di eliminarlo quante volte la situazione concreta non permetta di fare ad esse ricorso.
A tanto inducono i rilievi secondo cui:
a. l'equa riparazione, così come risulta delineata dal sistema introdotto con la legge 89/2001, non costituisce una mera sanzione pecuniaria, multa o pena privata, dovuta nei confronti dell'apparato per il solo fatto oggettivo del danno irragionevole;
b. pur essendo stato, infatti, l'intento del legislatore nazionale chiaramente quello di trasportare nel diritto interno il rimedio in precedenza assicurato dall'ordinamento internazionale della Convenzione mediante la giurisdizione della Cedu davanti alla quale, come accennato, il soggetto istante, assumendo la violazione del diritto al processo in termini ragionevoli, non doveva necessariamente allegare e provare di avere effettivamente subito un danno morale da tale violazione, è tuttavia significativo che, indipendentemente dall'intento sopra descritto, il legislatore stesso abbia adottato, nel formulare il testo normativo, un'opzione letterale, segnatamente identificabile nelle parole "per effetto" contenute nel primo comma dell'articolo 2 della legge 89/2001, la quale, lungi dal collegare direttamente l'indennizzo alla protrazione del giudizio oltre il termine ragionevole di durata, si incardina invece sul rapporto eziologico tra quest'ultima ed il danno (patrimoniale o non patrimoniale) che si pretende venga indennizzato, onde tale danno rappresenta un evento diverso ed ulteriore rispetto al fatto lesivo (la violazione della Convenzione sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1) che può averlo generato, senza cioè che vi sia danno suscettibile di "equa riparazione" per il solo fatto del verificarsi della violazione medesima, dovendone esso costituire comunque l'"effetto", laddove la necessaria relazione causale tra violazione e pregiudizio trova altresì la propria espressione nella regola secondo cui, ex articolo 2, terzo comma, della legge 89/2001, ai fini della liquidazione, rileva soltanto il periodo eccedente la durata ragionevole del giudizio;
c. il già citato terzo comma dell'articolo 2, ad ulteriore conferma, richiama espressamente l'articolo 2056 c.c., che a propria volta rimanda alle disposizioni contenute negli articoli 1223, 1226 e 1227 c.c., ovvero fa espresso riferimento a criteri i quali, sebbene riferiti principalmente al danno patrimoniale, richiedono una prova precisa anche del danno non patrimoniale, ancorchè attenuata dalla possibilità di una liquidazione equitativa, secondo quanto la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare, anche recentemente ed al suo massimo livello (Cassazione sezioni unite 2515), là dove è stata espressamente riconosciuta (sussistendone i relativi presupposti ex articolo 2059 c.c., il quale rinvia all'articolo 185 c.p. che, a propria volta, rimanda alle singole figure delittuose), la risarcibilità del danno morale soggettivo lamentato dai soggetti che si trovino in una particolare situazione (nel caso affrontato con la richiamata pronuncia, in quanto abitino e/o lavorino in un ambiente compromesso a seguito di disastro colposo ex articolo 449 c.p.) e che, anche in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, "provino in concreto di aver subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d'animo) di natura transitoria" a causa (nella fattispecie) dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita.
Nè, in contrario, varrebbe richiamarsi a recenti pronunce di questa Corte (Cassazione 7713/00; nonchè Cassazione 6507/01) che, con riguardo alla tutela di pregiudizi (non patrimoniali) conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti e la cui violazione non può rimanere senza "la minima delle sanzioni (risarcimento del danno) che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse" (come affermato già dalla Corte costituzionale, nella sentenza 184/86, in tema esattamente di diritto alla salute e di danno biologico), hanno fatto riferimento ad una autonoma categoria di danno ("esistenziale od alla vita di relazione", capace di ostacolare le attività realizzatrici della persona umana") il quale va "incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sè della lesione (danno-evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno-conseguenza)", onde il relativo ristoro di tale lesione non sarebbe in alcun modo collegato alla prova delle conseguenze dannose appunto che dalla anzidetta lesione siano scaturite.
Al riguardo, infatti, pur a prescindere dall'ampio dibattito cui le richiamate decisioni hanno dato luogo nella dottrina e nella giurisprudenza (anche di legittimità, là dove si è affermato che la stessa dicotomia danno-evento e danno-conseguenza appare, quanto meno per la tematica di cui trattasi, una mera sovrastruttura teorica: Cassazione sezioni unite 2515/02, citata), vale notare che la figura del danno "esistenziale" è stata elaborata per sopperire alle lacune, riscontrate in punto di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona, connesse all'impossibilità di giovarsi dell'articolo 185 c.p. (e di liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non si fosse concretizzata una fattispecie di reato, mentre, nella materia di cui trattasi, poichè il legislatore è intervenuto enunciando espressamente la possibilità di riconoscere il danno "non patrimoniale" al di fuori dai limiti posti dall'articolo 2059 c.c. (articolo 2, primo comma, della legge 89/2001), risulta evidente come il pregiudizio esistenziale possa costituire, semmai, una "voce" del danno indicato da ultimo, i cui caratteri naturalistici (incidenza su una concreta attività pur non reddituale e non mero patema interiore) non consentono, tuttavia, secondo quanto rilevato anche in dottrina, il riferimento ad una autonoma categoria la quale sia, in sè, soggetta ad un regime risarcitorio diverso da quello previsto per il danno non patrimoniale appunto e che non postuli, quindi, necessariamente, la relativa dimostrazione, tanto più che detto pregiudizio, concretandosi in una modificazione dell'agire del singolo, è agevolmente accertabile altresì in via oggettiva, ovvero sulla base di indici più sicuri (si pensi alla modifica dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e così via) di quelli che suggeriscono l'esistenza di un danno morale soggettivo.
Ciò posto, resta, tuttavia, da apprezzare se incorra nei denunziati vizi, in punto di diritto, l'assunto della Corte territoriale la quale, come si è detto, sulla base di incensurati presupposti di fatto, ha ritenuto di poter escludere la sussistenza di alcun danno, vuoi patrimoniale vuoi non patrimoniale, in forza della sola considerazione secondo cui il "residuo ritardo eccedente il termine ragionevole ... ha anzi prodotto l'estinzione, per prescrizione, del più grave reato ascritto (al ricorrente e che questo) non ha rinunziato alla prescrizione, così mostrando di non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione di merito".
Un simile assunto non può essere condiviso.
Giova al riguardo premettere che già la giurisprudenza della Cedu, in una prospettiva valida anche nel quadro dell'ordinamento interno sulla base delle disposizioni contenute nella legge 89/2001, ha sottolineato come l'esito del processo, oggetto del ricorso per violazione del "termine ragionevole", possa concorrere solo a determinare l'entità del danno e sia al contrario ininfluente ai fini dell'esperibilità dell'istanza internazionale, potendo esso concludersi, indifferentemente, in modo positivo o negativo per il ricorrente e, qualora si tratti di procedimento penale, con la condanna o con il proscioglimento (Cedu 8 luglio 1987, H. c. Regno Unito; Cedu 18 febbraio 1989, Laino c. Italia).
Occorre, poi, aggiungere che, esattamente in materia penale, il principio secondo cui non è riscontrabile la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo allorchè il prolungarsi di una procedura oltre il "termine ragionevole" sia stato provocato dal comportamento del ricorrente (Cedu 13 luglio 1983, Zimmermann c. Svizzera; Cedu 20 febbraio 1991, Vernillo c. Francia; Cedu 18 luglio 1994, Venditelli c. Italia), non può essere esteso, secondo quanto osservato anche in dottrina, fino ad esigere un comportamento collaborativo dell'imputato, il quale, ove a quest'ultimo non venisse riconosciuto il diritto a difendersi con ogni strategia processuale, rischierebbe di porsi in contrasto con il diritto "a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole" sancito dall'articolo 14, paragrafo 3, lettera g), del Patto internazionale sui di ritti civili e politici del 1966, oltre che implicitamente desumibile, per la Convenzione anzidetta, dalla presunzione dì innocenza consacrata nell'articolo 6, paragrafo 2 (che va applicata nei casi in cui gli organi dello Stato abbiano instaurato una proceduta di carattere penale indipendentemente dall'esito che essa abbia avuto, ovvero anche a quelle procedure che terminano con una decisione di inammissibilità della querela per intervenuta prescrizione del reato, pur sul rilievo che una delibazione sommaria dei fatti avesse indotto a ritenere che "senza dubbio il querelato sarebbe stato "condannato": Cedu 25 marzo 1983, Minelli c. Governo della Confederazione Elvetica, citata), onde, pur negandosi che siano computabili i ritardi dovuti alla fuga o alla latitanza dell'imputato (Cedu 19 ottobre 1999, Gelli c. Italia) e, più in generale, i ritardi dovuti a condotte dilatorie o ostruzionistiche, non può escludersi dal calcolo della durata processuale il tempo trascorso per la semplice non collaborazione di chi sia sottoposto a procedimento penale (Cedu 15 luglio 1982, Eckle c. RepubblI'ca Federale Tedesca; Cedu 25 febbraio 1993, Dobbertin c. Francia; Cedu 7 agosto 1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia).
In questo quadro, è da ritenere che, agli effetti riparatori, la violazione del termine ragionevole non sia comunque irrilevante allorquando il ritardo abbia determinato l'estinzione del reato per prescrizione e che quest'ultima non sia di per sè una conseguenza favorevole (rinunziabile dopo la sentenza della Corte costituzionale 275/90), tale da valere, come una sorta di compensatio lucri cum damno (prescrizione del reato e ritardo nel processo), ad elidere proprio gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del ritardo stesso e da non dare ingresso ad un danno risarcibile (secondo quanto pure adombrato dalla giurisprudenza penale di questa Corte, in epoca peraltro non recente, là dove trovasi affermato che le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono l'espediente di carattere formale escogitato dal nostro legislatore per realizzare quella finalità di carattere sostanziale, costituita dalla "durata ragionevole" del processo penale, che è tutelata dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che è da tale norma riconosciuta all'imputato, quale suo diritto soggettivo perfetto: Cassazione penale 4216/86, imputato Colussi), occorrendo, invece, apprezzare se l'effetto estintivo sul reato da parte della prescrizione di quest'ultimo (onde la relativa sentenza di non doversi procedere a carico dell'imputato medesimo) sia intervenuto o meno a seguito dell'utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento penale ed a causa piuttosto del comportamento delle autorità procedenti, senza che, del resto, in quest'ultimo caso, possano ritenersi in grado di elidere completamente il danno, come invece ritenuto dalla Corte territoriale, nè la mancata rinuncia alla prescrizione, atteso che, ove pure la rinuncia stessa equivalga, secondo l'assunto di detto giudice, a "non ritenere sussistenti i presupposti per un'assoluzione nel merito" il danno non patrimoniale sussiste anche in capo all'imputato condannato con sentenza definitiva, trattandosi di indennizzare essenzialmente lo stress psicologico legato pur sempre all'incertezza derivante dal periodo di irragionevole durata del processo, nè la certezza, eventualmente acquisita, circa la sopravveniente prescrizione, atteso che, ove pure siffatta certezza rivesta (come trovasi affermato in dottrina) "un effetto psicologico di rilevante bilanciamento" rispetto all'incertezza anzidetta (fino ad eliminarla), il danno, ed in specie quello non patrimoniale, non necessariamente si esaurisce nell'incertezza medesima, secondo quanto sopra accennato.
Pertanto, il terzo motivo del ricorso merita accoglimento, onde, restando assorbiti i primi due i quali involgono questioni che possono diventare rilevanti solo condizionatamente ad un determinato esito del giudizio di rinvio sulla questione oggetto del motivo accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato in relazione al motivo anzidetto, con rinvio appunto, anche ai fini delle spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinchè detto giudice provveda a statuire sulla controversia demandata alla sua cognizione facendo applicazione del seguente principio di diritto: "Ai fini del diniego di accoglimento della domanda di equa riparazione proposta a norma degli articoli 2 e 3 della legge 89/2001, non è sufficiente, ad escludere la sussistenza del danno (sia patrimoniale sia non patrimoniale) che possa essere derivato al ricorrente per effetto del ritardo eccedente il termine ragionevole di cui al primo comma del citato articolo 2, il semplice fatto che tale ritardo abbia prodotto l'estinzione, per prescrizione, del reato ascritto al medesimo ricorrente, occorrendo invece apprezzare se l'effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell'utilizzo di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell'abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie ovvero a prescindere dalla reale volontà del sottoposto al procedimento penale ed a autorità procedenti, senza che, del resto, in quest'ultimo caso, possano ritenersi di per sè in grado di elidere completamente il danno, nella sua duplice accezione dianzi riportata, nè la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell'imputato nè la certezza, eventualmente acquisita da parte di quest'ultimo, circa la sopravvenienza della prescrizione stessa".
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini delle spese, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.