Giurisprudenza

22 gennaio 2003    Suprema Corte

Sezione prima civile - sentenza 22 gennaio 2003, n. 920

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 22 gennaio 2003, n. 920 . Ministero Giustizia c. Battistoli. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Proponibilità della domanda in pendenza della causa oggetto del ritardo. Durata del processo, evento di per se' lesivo del diritto della persona alla definizione di un processo a prescindere dalla colpa del giudice.


Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la domanda di equa riparazione per il mancato rispetto del termine di durata ragionevole del processo e' proponibile anche nella pendenza del grado di giudizio cui si addebita detta violazione.

L'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89 prevede, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, un diritto, non al risarcimento del danno, ma ad un'equa riparazione; ne consegue che il relativo riconoscimento, non richiedendo l'accertamento di un illecito, non presuppone neppure la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente, essendo invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, cioe' di un evento di per se' lesivo del diritto della persona alla definizione di un processo in cui essa e' parte in una durata ragionevole.

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni OLLA - Presidente

Dott. Mario ADAMO - Consigliere

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere

Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere

Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende "ope legis";

- ricorrente -

contro

BATTISTOLI ORNELLA;

- intimata -

avverso il decreto della Corte d'Appello di PERUGIA, depositato il 18/12/01 (N. 148/01 R.G. A.C.C.);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;

udito per il ricorrente l'Avvocato Russo che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 3 agosto 2001, Battistoli Ornella conveniva innanzi la Corte d'Appello di Perugia il Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 deducendo la violazione del termine ragionevole del processo in relazione ad una causa civile promossa nei confronti del Comune di Roma, con atto di citazione del 10 novembre 1994, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ad un incidente stradale determinato da un dissesto della pubblica strada. Esponeva che detta causa era stata caratterizzata da innumerevoli rinvii (di cui l'ultimo per l'udienza del 19 dicembre 2001) per cui, dopo circa sette anni, non era ancora stata definita in primo grado e chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni patrimoniali e morali per lire 25.000.000 subiti per tale irragionevole durata.

L'adita Corte, costituitosi il Ministero, accoglieva parzialmente il ricorso della Battistoli, condannando il Ministero al pagamento di lire 7.500.000 a titolo di danni morali; affermava, in particolare, la Corte che "per il tempo (tre anni e otto mesi) eccedente il termine di ragionevole durata del processo, può essere assegnata, a titolo di equa riparazione, la somma di lire 7.500.000 per il danno morale, cagionato alla ricorrente e correlato alle sofferenze personali e familiari determinate dal mancato riconoscimento, in tempi ragionevoli, del diritto vantato in giudizio. Va rigettata, per converso, la domanda di equa riparazione per danni patrimoniali non avendo la ricorrente fornito la bench$egrave; minima prova al riguardo".

Ricorre per Cassazione, con due motivi, in Ministero, non ha svolto attività difensiva la Battistoli.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso si deduce il difetto di motivazione dell'impugnato decreto, avente "chiara natura di sentenza", laddove non consente la ricostruzione dell'"iter" logico che ha condotto alla condanna dell'Amministrazione, senza determinazione dei criteri adottati per l'individuazione del periodo di tempo considerato ragionevole e senza indicazione delle voci (patrimoniali o non patrimoniali) di danno riconosciute come risarcibili. Si aggiunge che, non avendo il ricorrente fornito alcuna prova in ordine ai richiesti danni la liquidazione di questi ultimi è stata arbitraria.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 nonch$egrave; degli artt. 1226, 1227, 2729 e 2697 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto la Corte territoriale non ha tenuto conto che il ricorso introduttivo è stato proposto in pendenza di giudizio e che, pertanto, la domanda in questione non poteva essere proposta prima della definizione del grado di giudizio a cui si riferisce, come confermato dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001. Si aggiunge che la Corte d'Appello ha omesso di pronunciarsi anche sulla dedotta mancanza della prova dell'omessa decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sulla ricevibilità del decorso che il ricorrente sostiene di aver presentato innanzi a detta Corte il 22 marzo 2001. Si aggiunge ancora che risulta altresì omessa ogni valutazione in ordine alla sussistenza al profilo della colpa di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001. Infine si afferma che la Corte d'Appello, in violazione del terzo comma di detto art. 2 non ha fatto corretta applicazione dei criteri, di cui l'art. 2056 c.c., liquidando il danno non patrimoniale in mancanza di qualsiasi prova in proposito, sia riguardo all'"an" che al "quantum".

Il ricorso non merita accoglimento.

Inammissibile è il primo motivo stante la sua genericità: non solo, infatti, non si indica da parte del ricorrente Ministero quale periodo, come eccedente il termine "ragionevole", la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare, ma altresì non si specificano le ragioni in base alle quali la liquidazione del danno in questione risulta eccessiva rispetto a detto periodo.

Non meritevoli di accoglimento sono, poi, le censure relative al secondo motivo.

Innanzi tutto deve osservarsi che, del resto come già rilevato con la recente giurisprudenza sul tema di questa Corte, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, la domanda in questione è proponibile in pendenza di giudizio, anche in caso di non definizione del relativo primo grado, semprech$egrave; sussista il presupposto della durata irragionevole, non ostando a tale interpretazione alcun dato costituzionale: del tutto privo di pregio è, in proposito, il riferimento del ricorrente Ministero ai principi del giudice naturale e della imparzialità, che, ovviamente, nulla hanno a che vedere con quanto stabilito dalla legge n. 89 del 2001 in tema di presupposti per l'equa riparazione dei danni in oggetto e di competenza.

Conformemente, poi, a quanto affermato da questa Corte con recente ma già consolidato orientamento, deve osservarsi che l'art. 2 della legge n. 89 del 2001 prevede non un diritto al risarcimento del danno bensì un diritto all'equa riparazione, in coerenza con il disposto dell'art. 41 della Convenzione. Ciò in quanto, a parte l'adozione del termine "indennizzo" (ex art. 3, comma settimo, della legge n. 89 del 2001) sul piano testuale, sono espliciti i richiami all'equità e al limite delle risorse disponibili mentre risulta l'assenza di riferimenti all'elemento soggettivo della responsabilità. Deve aggiungersi che l'equa riparazione in questione, per quanto complessivamente configurato nella legge n. 89 del 2001 deriva da una attività lecita, quale indiscutibilmente è l'attività giudiziaria, che diviene illecita a seguito del suo porsi in contrasto con il termine "ragionevole" di cui all'art. 6 della C.E.D.U., indipendentemente da elementi di colpa di organi giudiziari o di altre autorità dello Stato; ne consegue che nella materia in esame il riconoscimento dell'equa riparazione non presuppone necessariamente la verifica della colpa a carico di un agente, essendo, invece, ancorato all'accertamento di una violazione della Convenzione come evento di per s$egrave; lesivo del diritto della persona alla definizione di un processo che lo vede parte in una durata ragionevole.

Pertanto la Corte d'Appello ha correttamente esaminato il tema in oggetto in relazione ai requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, con particolare riferimento alla "complessità del caso", e motivando, sul punto con sufficienti e logiche argomentazioni.

Riguardo, inoltre, all'ulteriore profilo argomentativo, contenuto sempre nel secondo motivo, dei "poteri" del Giudice in tema di liquidazione equitativa del danno, va rilevato che nella controversia in esame la Corte territoriale ha correttamente provveduto alla liquidazione equitativa del solo danno morale sia in considerazione del non eccessivo importo dello stesso, sia legittimamente tenendo conto, sulla base dei principi del nostro sistema processuale, anche di mere presunzioni.

Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Battistoli comporta il non doversi provvedere in ordine alle spese della presente fase.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso.

In Roma, il 4 luglio 2002.

22 gennaio 2003 n. 920

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