Giurisprudenza

15 gennaio 2003    Suprema Corte

Sezione prima civile - sentenza 15 gennaio 2003, n. 521

Cassazione italiana . sezione prima civile - sentenza 15 gennaio 2003, n. 521. Pres. Consiglio Ministri. C. Soc. gruppo sicurezza. Giudizio di equa riparazione. Legge Pinto n. 89/2001. Durata di un processo amministrativo.


La domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89 e' proponibile anche per l'eccessiva durata del processo instaurato dinanzi al giudice amministrativo, salvo il limite preclusivo, risultante dalla giurisprudenza della Corte europea formatasi sull'art. 6, paragrafo l, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali rappresentato dalla partecipazione attiva del ricorrente all'esercizio della potesta' pubblica.

Ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e' commisurato alla durata del singolo procedimento giurisdizionale, sicche' non e' possibile cumulare il ritardo di piu' procedimenti connessi e contestualmente pendenti dinanzi a giudici diversi, quali il giudice ordinario e il giudice amministrativo.

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati.

Dott. Antonio SAGGIO - Presidente

Dott. Ugo VITRONE - Cons. Relatore

Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere

Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere

Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente in carica, e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

- ricorrenti -

contro

SOCIETÀ GRUPPO SICUREZZA a r.l., in persona del presidente e legale rappresentante Alfredo Filocamo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Lutezia, n. 8, presso gli avv.ti Antonio Campagnola e Francesco Rosi, che la rappresentano e difendono per procura in calce al controricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 56/01 app. c.c. pubblicato il giorno 8 agosto 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 settembre 2002 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Antonio PALATIELLO e Antonio CAMPAGNOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 24 aprile 2001 la Società Gruppo Sicurezza a r.l. conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Giustizia per sentirli condannare alla corresponsione di un'equa riparazione in dipendenza dell'eccessiva durata di due procedimenti: il primo promosso dinanzi al T.A.R del Lazio dalla S.p.A. Aeroporti di Roma con ricorso notificato in data 9-10 dicembre 1993 per l'annullamento della delibera 17 novembre 1993 con la quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le aveva applicato una sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di lire 114.520.000 per una serie di infrazioni commesse con abuso di posizione dominante nei rapporti con la Società Gruppo Sicurezza a r.l.; il secondo promosso da essa ricorrente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma ai sensi dell'art. 33 della legge n. 287 del 1990 (cosiddetta legge antitrust) con atto di citazione notificato il 6 giugno 1996 per sentir condannare la S.p.A. Aeroporti di Roma al pagamento di una somma non inferiore a lire 4.065.593.200 a titolo di risarcimento del danno subito a seguito degli illegittimi comportamenti accertati a suo carico dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con delibera impugnata dinanzi al giudice amministrativi.

Esponeva la ricorrente che il T.A.R. del Lazio aveva definito il processo il 30 giugno 2000 e che contro la sentenza era stato proposto appello e il giudizio era tuttora pendente dinanzi al Consiglio di Stato; che la Corte d'Appello di Roma, dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 12 novembre 1999, aveva disposto la sospensione necessaria del processo con ordinanza 7 marzo 2000 in considerazione della pregiudizialità del processo amministrativo.

Con decreto del 16 luglio-8 agosto 2001 la Corte d'Appello di Perugia condannava i convenuti in solido al pagamento della somma complessiva di lire 15.000.000.

Respinte tutte le eccezioni di nullità del ricorso introduttivo del giudizio, la Corte ribadiva l'applicabilità anche al processo amministrativo della disciplina introdotta con la legge 24 marzo 2001, n. 89, e osservava che, non ravvisandosi nel comportamento della società ricorrente alcuna mancanza di diligenza processuale, doveva ritenersi non ragionevole, pur nella complessità del caso, la durata del processo sia dinanzi al giudice amministrativo che dinanzi al giudice ordinario, essendo trascorsi circa otto anni dall'inizio della controversia. Affermava quindi che doveva ravvisarsi la sussistenza di un chiaro danno non patrimoniale per la ricorrente e ne liquidava equitativamente l'importo in L. 15.000.000 mentre riteneva destituito di qualsiasi prova il danno patrimoniale.

Contro la sentenza ricorrono per cassazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della giustizia con due motivi.

Resiste la Società Gruppo Sicurezza a r.l. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

I ricorrenti principali hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Va disposta preliminarmente la riunione dei ricorsi proposti contro il medesimo decreto.

Con il primo motivo i ricorrenti principali denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 6, § 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, nonch$egrave; i vizi di incompetenza e di omessa motivazione con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 2, n. 3 e n. 5, articolando una pluralità di censure diverse.

Sostengono innanzi tutto che erroneamente la domanda sarebbe stata accolta con riferimento al pregiudizio derivante dai ritardi complessivi di un articolato sistema di rimedi giurisdizionali ordinari e amministrativi e che, in particolare, la tutela risarcitoria per l'eccessiva durata del processo non riguarderebbe i casi in cui l'interesse del giustiziabile risulti coincidente con l'interesse pubblico al buon uso della funzione, tenuto conto del fatto che la società Gruppo Sicurezza, controinteressata nel giudizio amministrativo, era garantita dalla presunzione di legittimità dell'atto amministrativo impugnato dalla società Aeroporti di Roma, alla cui conservazione essa tendeva. Denunciano, inoltre, l'omesso esame dell'eccezione di incompetenza territoriale della Corte d'Appello di Perugia, ritualmente sollevata con riferimento al giudizio dinanzi al giudice amministrativo, cui non sarebbero applicabili i concetti di giudizio di merito e quello di distretto contenuti nell'art. 3 della legge n. 89 del 2001. Osservano, altresì, che l'interesse della società ricorrente, tutelato dall'esecutorietà dell'atto amministrativo, non avrebbe mai subito alcuna lesione. Sostengono, infine, che la domanda proposta nella pendenza del giudizio instaurato dinanzi alla Corte d'Appello di Roma dovrebbe ritenersi inammissibile in quanto l'art. 4 della legge in esame precluderebbe la proposizione della domanda di equa riparazione nei casi in cui, come nella specie, non si sia ancora concluso il grado di giudizio al quale il ritardo sarebbe imputabile poich$egrave;, diversamente opinando, si consentirebbe alla parte di sottrarsi surrettiziamente al giudice naturale attraverso la proposizione di un giudizio la cui contestuale pendenza potrebbe comportare l'astensione o la ricusazione del giudice della domanda principale.

Va esaminata preliminarmente la censura di inapplicabilità delle disposizioni della legge sull'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla eccessiva durata del processo al giudizio instaurato dalla società Aeroporti di Roma dinanzi al giudice amministrativo poich$egrave; la violazione dell'art. 6 della Convenzione sui diritti dell'uomo è stata esclusa dalla Corte Europea solo nei caso in cui il ricorrente partecipi attivamente all'esercizio della potestà pubblica, non essendo sufficiente a tal fine che egli sia titolare di un mero interesse al buon uso della funzione pubblica. Tale interpretazione trova del resto un ulteriore elemento di sostegno nella formulazione dell'art. 3 della legge n. 89 del 2001, come modificato dall'art. 2 del D.L. 11 settembre 2002, n. 201, che, nell'indicare i soggetti nei cui confronti va proposta la domanda di equa riparazione, prevede la legittimazione passiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per tutti i procedimenti che non siano di competenza del giudice ordinario, del giudice militare o del giudice investito di procedimenti tributari rilevanti penalmente.

Ribadita la proponibilità della domanda di equa riparazione anche per l'eccessiva durata del processo instaurato dinanzi al giudice amministrativo, sia pure con i limiti specificati dalla giurisprudenza della Corte Europea, va esaminata la censura con la quale si contesta l'ammissibilità di una domanda di equa riparazione con riferimento ai ritardi conseguenti all'eccessiva durata di più procedimenti, sia pure collegati, che pendano contestualmente dinanzi a giudici diversi - come nella specie si verifica - e si sostiene che il pregiudizio ristorabile dovrebbe ritenersi quello derivante dai ritardi verificatisi in un singolo procedimento giurisdizionale, come del resto risulterebbe con assoluta chiarezza dalla normativa che si assume violata.

La censura appare fondata sia sotto il profilo della violazione di legge, sia sotto quello del vizio di motivazione.

Va innanzi tutto considerato che il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è commisurato alla durata del singolo procedimento giudiziale, sicch$egrave; non è possibile cumulare il ritardo di più procedimenti connessi e contestualmente pendenti dinanzi a giudici diversi e, in particolare dinanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo, come si desume dal rilievo che la legge individua separatamente i soggetti passivamente legittimati escludendo pertanto che essi possano rispondere in solido per l'eccessiva durata di procedimenti diversi seppur connessi la cui durata deve formare oggetto di esame separato.

La censura è fondata altresì sotto il profilo del vizio di motivazione in quanto il decreto impugnato afferma apoditticamente che la società ricorrente ha agito in giudizio per l'equa riparazione del pregiudizio derivante da entrambi i procedimento contestualmente pendenti dinanzi al giudice amministrativo ed al giudice ordinario senza accertare, in presenza della peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame, se la domanda di equa riparazione sia stata proposta esclusivamente in relazione al procedimento pendente dinanzi al giudice ordinario e se la ritenuta pregiudizialità del procedimento amministrativo e la conseguente sospensione necessaria del procedimento civile non rifluisca nel ritardato conseguimento dell'unico bene della vita dedotto in giudizio, consistente nel risarcimento del danno derivante dall'abuso di posizione dominante sanzionato in via amministrativa.

L'accoglimento del secondo profilo delle censure articolate con il primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame delle censure ulteriori nonch$egrave; di quelle articolate con il secondo motivo con il quale si denuncia la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 125 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, per denunciare la apoditticità della motivazione con la quale sarebbe stata respinta l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio per la sua assoluta genericità a causa dell'omissione di ogni indicazione dei presupposti di legge per la determinazione della durata eccessiva del processo e del nesso di causalità tra essa e il pregiudizio dedotto dalla società ricorrente. Parimenti assorbito rimane l'esame del ricorso incidentale con il quale si lamenta il diniego della indennizzabilità del danno patrimoniale derivante dall'abuso di posizione dominante da parte della Società Aeroporti di Roma.

In conclusione il ricorso principale merita accoglimento nei limiti meglio innanzi precisati e, previo assorbimento del ricorso incidentale, il decreto impugnato dev'essere cassato con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione la quale, previo riesame della portata oggettiva e soggettiva della domanda di equa riparazione, dovrà specificare la posizione processuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se cioè essa sia stata evocata in giudizio a titolo di mera "litis denunciatio" ovvero quale destinataria di una concorrente domanda di equa riparazione, nel qual caso dovrà accertare la propria competenza territoriale sulla domanda di equa riparazione contro di essa proposta e, in caso affermativo, stabilire se siano ipotizzabili autonome ragioni riparatorie del pregiudizio derivante dalla non ragionevole durata di ciascun procedimento contestualmente pendente e determinare separatamente l'importo gravante su ciascuna delle Amministrazioni convenute per il ritardo dei procedimenti di rispettiva competenza.

Le spese giudiziali restano interamente compensate fra le parti.

P. Q. M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Perugia in diversa composizione; dispone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2002.

Cass. 15 gennaio 2003 n. 521

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