Giurisprudenza

11 maggio 2009    Corti di I e II grado

Processo e durata irragionevole, prescrizione decennale

Processo e durata irragionevole, prescrizione decennale 

Corte d'Appello Reggio Calabria, sez. civile, decreto 11.05.2009
In definitiva, il diritto all’equa riparazione ex lege Pinto deve ritenersi soggetto ad estinzione per prescrizione decennale, decorrendo il relativo termine dal momento in cui si determina il pregiudizio connesso all’irragionevole protrarsi di un processo e, dunque, da ogni momento in cui, all’atto del superamento della durata ragionevole del processo e via via per l’ulteriore successivo immorarsi dello stesso, si origina il danno legato alla corrispondente frazione temporale di durata eccedente quella ragionevole.

Corte d'Appello

Reggio Calabria

Sezione Civile

Decreto 11 maggio 2009

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri:
...omissis...

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 182/2007 V.G.

letto il ricorso proposto, ai sensi della legge n. 89/2001, in data 15 giugno 2007, da S. G., elettiv.te domiciliato in Reggio Calabria, Via Palamolla, 31, presso lo studio dell’Avv. Giovanna Munafò che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. Antonino Dalmazio del Foro di Messina, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;

letta la comparsa di costituzione e risposta predisposta dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria per il Ministero della Giustizia;

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all’udienza camerale del 29 gennaio 2009;

sentito il relatore,

OSSERVA

1.

- Il ricorrente chiede la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole previsto dall’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955 n. 848, in relazione alla durata di una causa da lui promossa contro la Toro Ass.ni S.p.a. e Morabito Pietro, con atto di citazione notificato il 19 luglio 1989, innanzi al Tribunale di Messina, al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento, nella misura del 50%, dei danni subiti a seguito di incidente stradale: causa definita in primo grado dalla sezione stralcio di quel Tribunale con sentenza n. 649/99 del 5 luglio 1999 e, quindi, in appello, con sentenza della Corte d’Appello di Messina n. 124/07 del 19 marzo 2007.

Il ricorrente deduce che il procedimento, con riferimento al primo grado, ha superato il termine ragionevole sopra indicato, causandogli danni non patrimoniali di cui chiede la liquidazione secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea di Strasburgo.

Il Ministero della Giustizia, costituendosi con comparsa, ha contestato la fondatezza della domanda deducendo l’insussistenza dei presupposti della pretesa indennitaria e che il ricorrente non ha comunque dato alcuna prova del tipo di danno sofferto in conseguenza delle asserite lungaggini dell’iter processuale.

Rinviata la trattazione a causa dell’astensione del consigliere inizialmente designato per la relazione, all’udienza camerale del 3 luglio 2008 l’Avvocatura eccepiva, a verbale, anche la prescrizione del credito azionato. Con note successivamente depositate nel termine concesso, il procuratore del ricorrente opponeva la tardività della svolta eccezione di prescrizione e ne contestava comunque la fondatezza.

2.

– Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di parziale prescrizione opposta dall’amministrazione convenuta, anch’essa di rilievo ovviamente preliminare, sotto il profilo, anzitutto, della sua ammissibilità.

Reputa al riguardo la Corte che la stessa non possa ritenersi impedita da alcuna preclusione, in quanto non specificamente prevista né ricavabile dal sistema.

Tale preclusione non sembra in particolare ricavabile dalla previsione di cui all’art. 3, comma quinto, secondo inciso, legge 89/2001, a mente del quale «sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti».

Tale norma, invero, non prevede alcuna decadenza dal potere di opporre eccezioni non rilevabili d'ufficio ma si limita a prevedere un termine per il "deposito di memorie" e la "produzione di documenti" che, letteralmente e concettualmente, sono cosa diversa dal potere di opporre eccezioni e difese: potere che di per sé non necessariamente richiede di essere esercitato mediante il deposito di memorie scritte, potendo esprimersi anche oralmente in udienza (tanto più nell'ambito di un procedimento camerale, per definizione deformalizzato).

Che è quanto nella specie è avvenuto, avendo la difesa erariale sollevato l’eccezione di prescrizione oralmente in udienza.

3.

– Nel merito la detta eccezione deve ritenersi fondata.

Ed infatti, per il generale principio secondo cui, ex art. 2934, 1° comma, c.c., «ogni diritto si estingue per prescrizione», anche quello all’equa riparazione –in mancanza di diversa specifica previsione derogatrice- deve ritenersi soggetto a tale causa estintiva, qualora trascorrano più di dieci anni senza che il cittadino avanzi alcuna pretesa al riguardo.

3.1. – In particolare, quanto alla misura (decennale) del termine prescrizionale, è appena il caso di rammentare che essa è indicata in via generale dall'art. 2946 c.c. e che il diritto all’indennità di che trattasi sfugge alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 c.c., non essendo riconducibile a quello avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, né essendo assimilabile ad alcuna delle categorie per le quali l’art. 2948 dello stesso codice contempla pur sempre una prescrizione quinquennale.

Costituisce, invero, jus receptum che l'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione ha natura indennitaria e non risarcitoria, si configura non già come obbligazione ex delicto, ma come obbligazione ex lege, riconducibile, in base all'art. 1173 c.c., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. 13 aprile 2006, n. 8712). Il diritto ad un'equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, non richiede infatti l'accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 c.c. né presuppone la verifica dell'elemento soggettivo della colpa a carico di un agente; esso è invece ancorato all'accertamento della violazione dell'art. 6, par. 1, della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento ex se lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole.

3.2. - Maggiori perplessità si pongono, invece, con riferimento alla decorrenza di detto termine prescrizionale, registrandosi sul punto contrastanti orientamenti nella giurisprudenza di merito.

Secondo un primo indirizzo, invero, detto termine non potrebbe cominciare a decorrere se non dal momento della cessazione del processo della cui irragionevole durata si tratta e, dunque, del passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce. A fondamento di tale tesi si pongono argomenti diversi e non del tutto coincidenti. Da alcuni si osserva infatti che “il diritto all'equo indennizzo … pur sussistendo anche a prescindere dal suo riconoscimento con la L. 89/01, non matura affatto giorno per giorno, ma va verificato in relazione al concreto andamento del singolo processo in rapporto alle caratteristiche di ogni fattispecie: sicché esso non è né liquido, né esigibile prima della valutazione giudiziale e prima della proposizione della domanda o, se anteriore, della cessazione del processo medesimo” (App. Salerno, decr. 14 ottobre 2008). Altri invece ritengono che la fattispecie integrerebbe “ipotesi di illecito permanente il cui conseguente danno persiste nel tempo fin quando la relativa condotta non è cessata e ciò si verifica solo con il passaggio in giudicato della sentenza resa nel procedimento nel cui ambito assume essersi verificata la violazione” (App. Roma, decr. 9 luglio 2001, in Guida al diritto, 2001, n. 38, p. 30; v. anche App. Napoli, decr. 3 novembre 2008).

Secondo una posizione intermedia la prescrizione non potrebbe farsi decorrere prima della data di entrata in vigore della legge n. 89/2001, dal momento che, prima di allora, nessuno poteva pretendere dal giudice italiano di essere indennizzato per tali danni, non essendo stato ancora riconosciuto dall'ordinamento nazionale il relativo diritto e mancava, dunque, la possibilità legale di esercizio dello stesso richiesta, ai sensi dell'art. 2935 c.c., per il decorso della prescrizione (App. Brescia, decr. 4 marzo 2005).

Secondo un terzo indirizzo, infine, la prescrizione decennale ben può cominciare a decorrere anche durante la pendenza del processo dal momento in cui è stato superato il termine ragionevole di durata prospettabile (App. Napoli, decr. 4 luglio 2008).

Ritiene questa Corte che quest’ultimo indirizzo meriti di essere condiviso, con le precisazioni di cui appresso, e che vadano invece disattese le altre posizioni interpretative.

3.2.1. - Conviene prendere le mosse dalla tesi che abbiamo detta intermedia, secondo cui il termine prescrizionale potrebbe cominciare a decorrere solo a far data dall’entrata in vigore della legge 24 marzo 2001, n. 89. Tale tesi evidentemente postula che il diritto ad ottenere un’equa riparazione per il ritardo irragionevole del processo sia sorto solo per effetto della legge Pinto o, quanto meno, che, pur trovando anteriormente quel diritto riconoscimento –diretto o indiretto- nel nostro ordinamento, solo la legge detta abbia per la prima volta introdotto uno strumento di tutela.

Sia l’una che l’altra affermazione (la prima dovrebbe, a rigore, condurre a ritenere indennizzabili solo ritardi maturati successivamente alla legge n. 89/2001) sono però chiaramente smentite dalla giurisprudenza della Suprema Corte, quale ormai consolidatasi a partire dai fondamentali arresti di Cass. sez. un. 26 gennaio 2004, nn. 1339, 1340 e 1341 e di Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28507.

Con le prime, le Sezioni Unite hanno infatti identificato il fatto costitutivo prefigurato dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001 proprio nel mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo stabilito dall'art. 6 della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e hanno negato, conseguentemente, che la fattispecie prevista dalla norma interna assuma connotati diversi da quelli stabiliti dalla Convenzione, rispetto alla quale essa andrebbe considerata non già costitutiva del diritto all'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, bensì unicamente istitutiva della via di ricorso interno, prima inesistente, diretta ad assicurare una tutela pronta ed efficace alla vittima della violazione del canone di ragionevole durata del processo in attuazione del disposto dell'art. 13 della Convenzione.

Con la seconda le SS.UU. hanno ulteriormente chiarito che non è nemmeno predicabile una distinzione tra diritto ad un processo di ragionevole durata, introdotto dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (o addirittura ad essa preesistente come valore costituzionalmente protetto), e un diritto all'equa riparazione, che sarebbe stato introdotto solo con la legge n. 89 del 2001, in quanto «la tutela assicurata dal giudice nazionale non si discosta da quella precedentemente offerta dalla Corte di Strasburgo, alla cui giurisprudenza è tenuto a conformarsi il giudice nazionale».

Se così è, non sembra allora nemmeno sostenibile che prima dell’entrata in vigore non sussistesse la possibilità legale di far valere il diritto (all’equa riparazione) alla cui mancanza, secondo pacifica interpretazione dell'art. 2935 c.c., deve riconoscersi rilievo impeditivo del decorso della prescrizione.

Non par dubbio invero che, ai fini della citata norma codicistica, possa e debba assumere rilievo anche la sola possibilità di ricorrere alla Corte Europea.

Si consideri al riguardo che:

la Convenzione Europea non solo afferma il diritto, sostanziale, all'equa riparazione, ma –come detto- prevede anche uno strumento di tutela (sussidiario) che, prima dell'introduzione della legge Pinto, rendeva quel diritto direttamente azionabile davanti agli organi istituiti dalla Convenzione da parte del soggetto che avesse subito danni dalla sua lesione (c.d. ricorso individuale, prima subordinato ad una dichiarazione dello Stato membro di riconoscere come obbligatoria la giurisdizione della Corte, dichiarazione intervenuta per l'Italia solo con decorrenza dal 1 agosto 1973: artt. 25 e 46 Convenzione testo originario; poi reso sempre possibile, senza alcuna facoltà di disconoscimento da parte degli Stati membri, dopo l'approvazione del Protocollo n. 11, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato in vigore in Italia l'1 novembre 1998: nuovi artt. 32 e 34 Conv.);

l'uno (diritto all’equa riparazione) e l'altro (proponibilità del ricorso individuale agli organi di giustizia internazionali) devono certamente considerarsi parte integrante anche dell’ordinamento interno, volta che la Convenzione è stata recepita nel nostro ordinamento con la legge 4 agosto 1955 n. 848: in particolare lo strumento di tutela rappresentato dal ricorso individuale alla Corte Europea (e prima alla Commissione) -le cui decisioni sono da ritenersi già a priori riconosciute e vincolanti nell’ordinamento interno- deve ritenersi acquisito nel patrimonio dei diritti dei cittadini italiani dal 1 agosto 1973 valendo, dunque, quanto meno da quella data, a integrare la condizione cui l’art. 2935 c.c. subordina il decorso del termine prescrizionale;

di fatto la Corte Europea, e prima di essa la Commissione Europea, già da molti anni prima della legge n. 89/2001, esaminavano richieste di "satisfaction équitable" emettendo condanne nei confronti dell'Italia, a loro volta direttamente esecutive nell’ordinamento interno, tanto che la legge Pinto è stata emanata proprio (e solo) al fine di porre argine, attivando il filtro del "previo esaurimento dei ricorsi interni" ex art. 35 Conv., all'affollamento di ricorsi davanti alla Corte di Strasburgo che stavano mettendo a dura prova il funzionamento degli organi di controllo europei -impegnati ad occuparsi solo dell'Italia e solo di quella particolare violazione- ed evitare la conseguente e ormai incombente minaccia di estromissione dell'Italia dal gruppo degli Stati aderenti alla Convenzione;

che si tratti di tutela sostanzialmente sovrapponibile è dimostrato anche dalla norma transitoria di cui all’art. 6 legge n. 89/2001, che prevede espressamente che i ricorsi già pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e relativi alla violazione del termine ragionevole di durata del processo possono essere trasferiti alla Corte d'appello competente sulla base della nuova disciplina interna, sia pure entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della legge (poi prorogato ad un anno ai sensi dell’art. 1 D.L. 12 ottobre 2001, n. 370).

Alla luce di tali considerazioni, del tutto condivisibile appare la ricostruzione dottrinaria che ravvisa il significato ultimo dell’art. 2 legge cit. in quello di norma sulla giurisdizione.

Si rileva infatti che, con la ratifica in Italia della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, “è stato introdotto nel nostro ordinamento sia il precetto «primario» (rinveniente dall' art. 6 della Convenzione) che impone allo Stato di garantire ai cittadini una giustizia dalla durata non irragionevole, sia il precetto «secondario» o «sanzionatorio» (rinveniente dall'art. 41) secondo cui la violazione di questo dovere comporta per lo Stato l'obbligazione di assicurare al cittadino danneggiato un'equa soddisfazione. Nel diritto italiano, dunque, la fattispecie normativa sostanziale secondo cui il soggetto leso dall'eccessiva lentezza di un processo ha diritto ad essere indennizzato dallo Stato era già presente prima dell' entrata in vigore della nostra legge. Quello che mancava al nostro diritto era soltanto il momento giustiziale diretto ad accertare la sussistenza dell'obbligo riparatorio: momento che, ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, si realizzava necessariamente davanti alla Corte europea. La legge n. 89, in attuazione dell'art. 13 della Convenzione (e dando quindi concretezza al principio secondo cui il singolo Stato deve garantire ai suoi cittadini un effettivo rimedio giurisdizionale «interno» contro le violazioni della Convenzione stessa) ha finalmente devoluto le controversie sull'eccessiva durata dei processi e sulla conseguente obbligazione indennitaria dello Stato, ai giudici italiani. L'art. 2 della nostra legge, in quest' ottica, si risolve allora in una semplice norma sulla giurisdizione: una norma che attribuisce (anche) alla magistratura italiana la potestas iudicandi su queste controversie”.

Conclusivamente sul punto può, dunque, notarsi che: se il diritto che si tratta di tutelare trova il suo fondamento nella violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU ed ha contenuto e natura esattamente identici a quello già riconosciuto dall’art. 41 della Convenzione medesima; se come tale esso ben può essere maturato, in tutto o in parte, anteriormente all'entrata in vigore della c.d. legge Pinto (cfr. ex multis Cass. 9 novembre 2006, n. 23939); se il ricorso giurisdizionale alla Corte Europea era volto proprio a prestare tutela a quel diritto e, come tale, era sostanzialmente sovrapponibile al ricorso alla Corte d’Appello introdotto dall’art. 3 legge n. 89/2001; se il primo era ed è tuttora direttamente esperibile (in via sussidiaria in caso di insussistenza ma anche di inadeguatezza del ricorso interno rispetto allo scopo, imposto dall’art. 13 della Convenzione, di consentire una tutela effettiva del diritto) e –soprattutto- lo era con esiti immediatamente efficaci, esecutivi e vincolanti nell’ordinamento interno; se tutto ciò è vero, non si vede allora perché il diritto in questione possa ritenersi non legalmente tutelabile prima della introduzione del nuovo ricorso interno per effetto della legge n. 89/2001 e, dunque, impedito nel suo esercizio ai fini dell’art. 2935 c.c., se non sulla base di una nozione di legale possibilità di esercizio limitata al solo novero degli strumenti di tutela giurisdizionale interna che, però, non appare imposta da alcun cogente argomento sistematico ed, anzi, finirebbe con l’obliterare gli effetti della legge 4 agosto 1955, n. 848 di ratifica ed esecuzione della Convenzione EDU.

3.2.2. – Nemmeno può essere condiviso l’indirizzo secondo cui il termine prescrizionale non potrebbe decorrere prima della cessazione del processo della cui irragionevole durata si tratta. Gli argomenti che in tal senso, a quanto consta, sono stati proposti si rivelano invero infondati o inconferenti.

3.2.2.1. - Non si vede anzitutto per qual ragione il diritto all’equa riparazione possa ritenersi inesigibile prima della valutazione giudiziale (definirlo “inesigibile prima della proposizione della domanda” appare poi quasi un ossimoro).

Vero è che si tratta di credito illiquido –richiedendosi una valutazione in termini pecuniari del danno e, dunque, una sua liquidazione- ma ciò non significa certo che il danno non preesista alla liquidazione e con esso il diritto all’equa riparazione, né che questo non sia esigibile.

L’esigibilità corrisponde, per comune insegnamento, alla possibilità di far valere giudizialmente il diritto attraverso una domanda di condanna attuale al pagamento (cfr. Cass. 20 maggio 1969, n. 1769; 13 settembre 1974, n. 2489), la quale certamente sussiste per il diritto all’equa riparazione e, ovviamente, preesiste alla liquidazione del danno.

Quanto poi alla illiquidità del credito, essa non ha mai costituito ostacolo al decorso della prescrizione: basti considerare che, diversamente opinando, dovrebbe ritenersi imprescrittibile il diritto al risarcimento del danno, quale che ne sia il fatto generatore e il fondamento giuridico, essendo anch’esso ancora illiquido al momento della proposizione della relativa domanda giudiziale (il che evidentemente non può sostenersi).

È vero piuttosto che, per pacifico insegnamento, applicabile –mutatis mutandis- anche alla fattispecie in esame, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno comincia a decorrere dal momento in cui il danno stesso si è verificato e non da quello, eventualmente diverso, in cui è stato posto in essere l’atto illecito (v. Cass., sez. un., 6 ottobre 1975, n. 3161; Cass. 15 marzo 1989, n. 1306; 8 febbraio 1990, n. 875; 10 giugno 1999, n. 5701; 12 gennaio 2000, n. 246).

3.2.2.2 - Né può indurre a diverso avviso la considerazione che la fattispecie indennitaria sia, in materia, costruita attraverso il ricorso ad una clausola generale (il concetto di ragionevole/irragionevole durata) che inevitabilmente attribuisce all’interpretazione del giudice e alla sua valutazione del caso concreto un ruolo integrativo dello stesso precetto primario. Si tratta pur sempre, infatti, di una attività interpretativa/integratrice di una regola da applicare nella lettura a posteriori di fatti già accaduti, per stabilire se in essi sia o no integrata la fattispecie costitutiva del credito: operazione non molto dissimile da quella che il giudice compie ogni volta che, ad es., deve stabilire se il fatto dannoso sia commesso con colpa o se si sia verificata l'irreversibile trasformazione del fondo o se chi ha ricevuto l'indebito fosse o no in mala fede, etc., e che pertanto non muta di per sé la natura dichiarativa (e non certo costitutiva) dell’accertamento in cui quella valutazione si concreta e che sta a base della successiva statuizione di condanna, la quale dunque non “crea” il diritto all’indennizzo, ma ne “accerta” l’esistenza.

3.2.2.3. - Né ancora sembra possibile argomentare, in senso contrario, sull’incertezza che, al titolare del diritto, deriverebbe dalla variabilità (dipendente appunto dalla valutazione del caso concreto demandata alla Corte) del termine di ragionevole durata.

È ben vero che, caso per caso, la valutazione unitaria e combinata dei vari gradi, la considerazione delle peculiarità del singolo procedimento, possono condurre a spostare in avanti il termine di durata ragionevole, ma nulla autorizza a ritenere che tale confine lo si possa stabilire solo e sempre alla fine del processo (come appresso si dirà anche per altro profilo).

Del resto, la mobilità del limite di ragionevolezza della durata del processo è a senso unico e come tale non può determinare una assoluta incertezza nell'avente diritto tale da doversi riflettere sulla sua possibilità di tutela ai sensi dell'art. 2935 c.c..

Ed infatti, anche a prescindere dalla nota misura dei tre anni (per il primo grado, due per il secondo, uno per il giudizio di legittimità) dettata da indirizzi giurisprudenziali che il cittadino non è tenuto a conoscere, il concetto stesso di ragionevolezza implica comunque una durata minima al di qua della quale è presumibile che nessuna lagnanza possa muoversi circa la durata del processo e al di là della quale appare normale ed esigibile che il cittadino medio abbia tutto il diritto (e ai fini della prescrizione anche l'onere) di attivarsi per protestare e far valere i suoi diritti indenni tari. Il fatto poi che quel limite possa, nel caso concreto, spostarsi in avanti (mai certamente indietro), non si risolve in un ostacolo all’esercizio di quel diritto, ma semmai può favorirlo spostando in avanti anche il dies a quo del termine prescrizionale.

3.2.2.4. – Appare del resto significativa, in senso favorevole alla ricostruzione qui accolta, la giurisprudenza che, pacificamente, riconosce all’erede legittimazione derivata, jure successionis, rispetto al credito indennitario maturato dal dante causa, per l'eccessiva durata del processo da quest’ultimo promosso sino alla data della sua morte (v. Cass. 9 novembre 2006, n. 23939; Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28507). È evidente infatti che, intanto un siffatto diritto può considerarsi trasmissibile agli eredi, in quanto lo si postuli già maturato anteriormente all’apertura della successione e entrato nel patrimonio del de cuius.

3.2.2.5. – Ma ancor più dirimente si rivela certamente la norma di cui all’art. 4 legge n. 89/2001, nella parte in cui (primo inciso) consente –com’è noto- di proporre la domanda di riparazione «durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata». Essa smentisce insuperabilmente la tesi qui avversata secondo cui un vero e proprio diritto all’equa riparazione sorgerebbe solo al termine del processo e, al contrario, dimostra che, se a processo in corso è possibile ottenere un indennizzo, ciò non può non significare che se ne aveva già il diritto (sia pure parametrato al tempo irragionevole fino a quel momento maturato). Né sussiste (e per vero non risulta mai finora proposto) alcun argomento logico o testuale per ritenere che si tratti in fondo di una mera tutela anticipatoria di un diritto ancora da accertare.

3.2.2.6. - Unica aporia o momento critico della ricostruzione accolta potrebbe per vero essere rappresentato dal principio –ormai in prevalenza accolto- della valutazione unitaria del processo, se e nei casi (limite) in cui essa possa condurre a negare, al termine del processo, un diritto all’indennizzo che, se richiesto in corso di causa, avrebbe invece potuto essere accordato. Ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso (per vero alquanto remoto) di un processo articolatosi in tre gradi: il primo dei quali durato quattro anni (in assenza di ritardi imputabili alle parti o di altre particolari circostanze), il secondo uno, il terzo ancora non più di uno. Nel suo complesso un siffatto processo rispetterebbe infatti la durata di sei anni (3+2+1) considerata ragionevole dalla Corte di Strasburgo e non legittimerebbe pertanto, al suo termine, alcun diritto all’indennizzo (cfr Cass. 13 aprile 2006, n. 8717; conf. Cass. 6 settembre 2007, n. 18720); ma se la parte avesse chiesto nel corso del giudizio di appello l’indennizzo per l’anno di irragionevole durata del primo grado, probabilmente, secondo l’ipotizzata lettura, avrebbe potuto ottenerne riconoscimento.

In effetti, viene difficile accettare che si possa aver diritto a un indennizzo se si è accorti a presentare ricorso al momento giusto e non averlo se invece si attende la fine del processo.

Una plausibile soluzione potrebbe, allora, essere in effetti quella di negare in tali casi l’indennizzo richiesto in corso di causa, per la ragione che, appunto, la pendenza del grado successivo e la possibilità che lo stesso “recuperi” il tempo impiegato nel primo grado (ossia compensi, nel complessivo arco di tempo considerato ragionevole, con la sua particolare celerità la lentezza del primo grado), costituisca ragione per negare l’esistenza di un pregiudizio che a prima vista potrebbe sembrare sussistere.

Ciò, però, ovviamente non può significare che allora occorre negare, sempre e comunque, la configurabilità/esigibilità/prescrittibilità di un danno e del correlato diritto all’indennizzo fin quando il processo non sia terminato. Significa solo che la valutazione unitaria del processo (necessaria per la valutazione della sussistenza e per la quantificazione del danno) ben può rappresentare metro di giudizio utilizzabile anche durante la pendenza del processo: in tal caso, sia pure in parte, in prospettiva futura, ossia estendendo l’arco di tempo da considerare anche ad un periodo ancora a venire (e che, per il fatto di non essere ancora maturato, impedisce appunto di apprezzare il tempo già trascorso come irragionevole e, appunto, come fonte di danno).

Non molto diversamente da quel che accade laddove si tratti di valutare danni alla salute non ancora stabilizzatisi o suscettibili di trovare rimedio in opportune terapie o interventi.

La necessaria valutazione unitaria del processo non può, quindi, costituire argomento a sostegno dell'estrema affermazione che il diritto matura (solo) a processo terminato, rappresentando solo un criterio di giudizio (come tale non necessariamente utilizzabile a posteriori), non una condizione di proponibilità della domanda.

3.2.2.6. – Occorre piuttosto considerare che la fattispecie considerata è, in potenza, plurioffensiva; che, cioè, diversi sono i danni in astratto ipotizzabili in conseguenza dell’eccessiva lentezza del processo (ferma ogni avvertenza sulla necessità di provare in concreto un nesso causale diretto, prova in pratica di estrema difficoltà per molti di quelli appresso ipotizzati) e diversi anche i momenti in cui gli stessi possono considerarsi effettivamente maturati. Si pensi, quanto ai danni non patrimoniali, da un lato, a quelli relativi allo stress, allo stato di incertezza di per sé ragionevolmente ipotizzabili già dopo i primi segmenti temporali di irragionevole durata, dall’altro alle vere e proprie perturbazioni mentali ovvero ai danni psichici o fisici in ipotesi sorti a causa del troppo lungo immorarsi del processo, specie se ultradecennale e specie se impingente beni primari inerenti alla persona; ma si pensi anche, quanto ai danni patrimoniali, al pregiudizio potenzialmente derivante dal tardivo accoglimento della domanda (es. per il mancato godimento del bene o per il suo definitivo deterioramento o per la sua perdita di valore o per l’impossibilità o la maggiore difficoltà di portare ad esecuzione il credito), al danno, ancora, da perdita di chance (es. l’impossibilità di partecipare a concorsi per la pendenza di un procedimento penale).

L’attenzione che occorre prestare a tale varietà di ipotetici pregiudizi non realizza, però, di per sé, alcuna deroga al principio generale della prescrizione del diritto per il decorso del tempo.

È ben vero infatti che, per alcuni danni, i quali possono considerarsi maturati solo al momento della definizione del processo, non potrà predicarsi alcuna decorrenza anteriore del termine prescrizionale, ma ciò sarà non per l’inapplicabilità alla fattispecie di quell’istituto, ma solo e semplicemente perché quel particolare danno (e il corrispondente diritto all’indennizzo) prima di allora non può considerarsi sorto. Ciò in particolare –è bene avvertire- vale anche per quei danni da irragionevole durata legati alla sussistenza del diritto per cui è stato avviato il processo (si pensi, ad es., alla domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro: in tali casi, benché apparentemente il danno –da perdita degli interessi, da perdita di occasioni favorevoli di investimento fruttifero, da perdita o diminuzione della garanzia patrimoniale- è apprezzabile durante la durata del processo, in realtà solo il provvedimento che definisce il giudizio potrà dire se quel diritto sussiste davvero e non prima di allora potrà dunque stabilirsi se danno da ritardata tutela vi sia stato).

Esiste però, indubitabilmente, una tipologia di danni, non patrimoniali, legati alla durata del processo indipendentemente dal suo esito decisorio, sicché l’indennizzo può spettare anche al soccombente per il solo fatto di essere stato impegnato a lungo in una determinata controversia. Si tratta dei danni, di cui sopra si è accennato e che l’esperienza dimostra essere nella grandissima parte dei casi gli unici di fatto dedotti e/o accertati, rappresentati dallo stress, dallo stato di incertezza e, dunque, dalle sofferenze morali e psicologiche imputabili a quella durata, se e in quanto irragionevole.

L’idea che anche tali danni richiedano una valutazione unitaria sempre e solo alla fine del processo e che, pertanto, prima di allora, non possa decorrere, nemmeno per essi, alcun termine prescrizionale, fermo quanto sopra s’è detto circa il rilievo attribuibile, anche durante la pendenza della lite, alla valutazione unitaria dei gradi del giudizio indipendentemente dalla sua articolazione in più gradi, contrasta con il dato logico che si tratta di danni destinati a rimanere tali qualunque sia la successiva evoluzione del processo (il pregiudizio morale che deriva dall’aver dovuto attendere tre anni oltre il prevedibile e ragionevole limite di durata del processo, rimarrà tale anche se quel processo durerà per altri tre o cinque anni; potrà cioè solo sommarsi al danno imputabile a quest’ultimo segmento temporale, ma non, in sé, aggravarsi o attenuarsi) e, soprattutto, è smentito dalla già citata norma di cui all’art. 4 legge Pinto che, come detto (in piena conformità a principi già invalsi nella giurisprudenza europea ed anzi proprio per questo introdotta: come evidenziato nel sesto punto della relazione al disegno di legge), consente di proporre la domanda di riparazione «durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata».

Tale norma –ripetesi- con ogni evidenza postula l’esistenza di danni derivanti dalla lentezza del processo suscettibili di valutazione parcellizzata, ossia di danni –già perfettamente maturati- riferibili ai singoli segmenti di durata irragionevole di volta in volta trascorsi e, correlativamente, di un diritto all’indennizzo già sorto e acquisito al patrimonio del soggetto danneggiato, perfettamente esigibile e, come tale, suscettibile di estinzione per prescrizione ove non esercitato nel termine previsto dalla legge.

3.2.2.7. - Le considerazioni che precedono portano anche a dissentire dalla tesi, accolta nei succitati precedenti della Corte d’Appello di Roma e della Corte di Appello di Napoli (decr. 3.11.2008), secondo cui la prescrizione non potrebbe decorrere prima della definizione del processo poiché si tratta di “illecito permanente il cui conseguente danno persiste nel tempo fin quando la relativa condotta non è cessata”.

Se può convenirsi con la qualificazione del fatto generatore del danno (ma sarebbe più corretto dire: dei danni) in termini di fatto (non propriamente illecito, siccome chiarito dalla Cassazione, almeno secondo la nozione contemplata dall'art. 2043 c.c.) permanente, fino alla definizione del processo troppo lento, non sembra invece corretto parlare, quanto alle conseguenze via via determinate, di danno permanente.

Le considerazioni e il dato positivo sopra evidenziati inducono invero a ritenere che, piuttosto che un solo danno (concettualmente e logicamente isolabile) destinato a permanere nel tempo (come ad es. quello da invalidità permanente nel caso della lesione alla salute) e magari suscettibile solo di aggravarsi, sono concettualmente distinguibili (non solo in senso sincronico ma anche diacronico) diversi danni (ancorché della stessa specie), suscettibili di autonoma considerazione e valutazione, di volta in volta prodottisi in conseguenza diretta del perpetuarsi della condotta nel tempo.

Per i danni, dunque, originatisi immediatamente all'atto del superamento della durata ragionevole del processo, la prescrizione ben può dirsi maturata una volta superato –in assenza di atti interruttivi- il relativo termine decennale. Analogamente, per i danni via via originatisi successivamente nel tempo per effetto dell’ulteriore protrarsi del processo, il termine di prescrizione ben può considerarsi maturato - sempre in assenza di atti interruttivi - con il decorso di dieci anni dalla loro verificazione di volta in volta (cfr. Cass. 24 agosto 2007, n. 17985; Cass. 13 marzo 2007, n. 5831, in motivazione, par. 2.2; Cass. 2 aprile 2004, n. 6512; 20 dicembre 2000, n. 16009).

3.2.2.8. – Infine non sembra possibile desumere alcun valido argomento dal fatto che la legge n. 89/2001 abbia esplicitamente previsto (solo) la decadenza dalla domanda entro il breve termine di sei mesi “dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva”.

È appena il caso di rimarcare che decadenza e prescrizione hanno presupposti e scopi diversi. Il silenzio, nella legge Pinto, sulla seconda significa non può certo di per sé significare che non debbano osservarsi le regole generali poste dal codice civile. Che poi il legislatore abbia inteso far decorrere la prima dal momento in cui cessa la permanenza del fatto generatore del danno (anzi dei danni), a rigore, significa solo che decorsi sei mesi da quella data non può domandarsi più alcun indennizzo, nemmeno per i danni da ultimo prodottisi e, per converso, se entro quel termine è proposta domanda, questa impedisce tale decadenza. Ma solo essa. Non v’è ragione perché se ne debba trarre anche la conclusione che il diritto all'indennizzo già maturato in relazione a frazioni del processo presupposto anteriori di oltre dieci anni non possa andare incontro a prescrizione secondo le regole generali.

3.3. - Per completezza, occorre chiedersi se le conclusioni cui sopra si è giunti, nella misura in cui evidentemente portano ad una possibile riduzione del quantum dell’indennizzo complessivamente spettante, si pongano in contrasto con le norme pattizie e con l’interpretazione che di esse ne dà la Corte Europea e, in caso affermativo, se ciò possa e debba condurre ad una diversa ricostruzione della disciplina applicabile.

3.3.1. - La risposta al primo quesito deve essere negativa.

Al riguardo, giova rammentare che un'interpretazione della legge n. 89/2001 non conforme a quella che la Corte europea ha dato della norma dell'art. 6 CEDU comporta che la vittima della violazione, qualora riceva in sede nazionale una riparazione ritenuta incompleta dalla Corte europea, ottenga da quest'ultimo Giudice l'equa soddisfazione prevista dall'art. 41 CEDU. Il che renderebbe inutile il rimedio predisposto dal legislatore italiano con la legge n. 89/2001 e comporterebbe una violazione del principio di sussidiarietà dell'intervento della Corte di Strasburgo. In questo senso, secondo indicazioni della Cassazione e della stessa Corte Europea, si fa derivare da detto principio l’affermazione del dovere, per le giurisdizioni nazionali, di interpretare ed applicare il diritto nazionale “per quanto possibile” conformemente alla Convenzione (v. Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, n. 1339).

E tuttavia non si vede perché l’applicazione della prescrizione all’obbligazione indennitaria dello Stato debba porsi in contrasto con le norme CEDU. Non constano a questo Collegio pronunce della Corte Europea che affermino l’imprescrittibilità, prima della definizione del processo della cui lentezza si tratta, del diritto all’indennizzo per la parte in cui esso si riferisca a ritardi maturati oltre dieci anni prima della domanda.

E del resto, l’estinzione parziale del diritto deriva in questi casi non da una particolare interpretazione delle norme in tema di ragionevole durata del processo o di quelle che regolano le conseguenze della violazione del relativo precetto primario, ma dall’applicazione di un principio generale -posto a tutela di un’esigenza di certezza, correlata al tempo e ad un minimale ed esigibile onere di collaborazione/attivazione del titolare del diritto disponibile- come tale ovviamente non specificamente introdotto per concorrere a disciplinare la materia ma destinato a trovare applicazione in tutti i campi del diritto privato, ove si tratti di diritti disponibili a contenuto patrimoniale, salvo diversa specifica previsione.

Sotto altro profilo, la parziale estinzione del diritto non discende da ragioni intrinseche alla (interpretazione della) disciplina della fattispecie, ma da elementi estrinseci ed, essenzialmente, dall’inerzia della parte a far valere il diritto all’indennizzo, in mancanza della quale nessuna estinzione, neppur parziale, ovviamente si verificherebbe.

3.3.2. - In ogni caso, occorre rimarcare che il dovere per il giudice nazionale di conformare la propria interpretazione (della legge n. 89/2001) alle norme della CEDU per come esse “vivono” nella giurisprudenza della Corte Europea, opera "per quanto possibile" e, quindi, solo nei limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa legge n. 89, non potendo certo il giudice violare quest'ultima legge, alla quale egli è pur sempre soggetto (in tal senso, Cass. sez. un., 1339/04, cit.)..

A fortiori non potrebbe un tale presunto (ma non sostenibile) contrasto con le norme della CEDU consentire al giudice nazionale di disapplicare norme di portata e applicazione generale, quale quella di cui all’art. 2934 c.c..

Al più esso potrebbe soltanto far emergere una intrinseca inadeguatezza dello strumento di tutela interno rispetto alle finalità perseguite e, quindi, far venir meno il filtro del previo esaurimento dei ricorsi interni e riaprire il ricorso diretto alla CEDU.

Il giudice della completezza o meno della tutela che la vittima ha ottenuto secondo il diritto interno è, però, ovviamente, la Corte europea stessa, alla quale spetta di fare applicazione dell'art. 41 CEDU per accertare se, in presenza della violazione della norma della CEDU, il diritto interno abbia permesso di riparare in modo completo le conseguenze della violazione stessa (così, Cass. n. 1339/04, cit.).

3.4. – In definitiva, il diritto all’equa riparazione ex lege Pinto deve ritenersi soggetto ad estinzione per prescrizione decennale, decorrendo il relativo termine dal momento in cui si determina il pregiudizio connesso all’irragionevole protrarsi di un processo e, dunque, da ogni momento in cui, all’atto del superamento della durata ragionevole del processo e via via per l’ulteriore successivo immorarsi dello stesso, si origina il danno legato alla corrispondente frazione temporale di durata eccedente quella ragionevole.

Nel caso di specie, alla data in cui il ricorso è stato notificato (12 ottobre 2007) –primo momento in cui può considerarsi perfezionato l’atto interruttivo (art. 2943, comma 1, c.c.; v. Cass. 8 agosto 2007, n. 17385; Cass. lav., 30 marzo 2004, n. 6343; Cass. lav. 6 marzo 2003, n. 3373)- la pretesa creditoria azionata dal ricorrente deve pertanto considerarsi prescritta per la parte relativa al ritardo irragionevole eventualmente maturato prima del 12 ottobre 1997, il che comporta che la data di decorrenza per il calcolo dell’indennizzo spettante non potrà essere anteriore ad essa (potendo invece risultare successiva nella misura in cui si debba ritenere, in base alle circostanze del caso concreto, che il perdurare del processo oltre tale data sia giustificata e, quindi, ragionevole).

– Passando, dunque, al merito, giova ribadire in premessa che l’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89 riconosce il diritto ad un’equa riparazione al soggetto che abbia “subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione”, il quale sancisce, appunto, il diritto di ciascuno a ottenere che la sua causa sia decisa “equamente, pubblicamente e in un termine ragionevole”

Per quanto concerne il concetto di “ragionevolezza”, il legislatore del 2001, tenendo conto dei criteri già elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha indicato nell’art. 2 prima menzionato alcuni parametri di riferimento, disponendo che nell’accertare la violazione si debba tener conto: a) della complessità del caso; b) del comportamento delle parti; c) del comportamento del giudice del procedimento; d) del comportamento di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o, comunque, a contribuire alla sua definizione (rientrano in tale ultima definizione, secondo la prevalente giurisprudenza di merito formatasi sul punto, gli ausiliari del giudice, gli organi di cancelleria, altre persone cui vengano affidati legittimamente compiti endoprocessuali).

Come detto, la legge n. 89 del 2001 non specifica il periodo di tempo massimo valicato il quale la durata del processo diventa irragionevole ma lascia all'interprete l'onere di determinarlo di volta in volta, desumendolo dalla complessità del caso e dal comportamento delle parti, del giudice e di ogni altra autorità chiamata a concorrere o comunque a contribuire alla definizione del processo.

Ai fini dell'applicazione della norma interna occorre, dunque, operare una selezione tra i segmenti temporali attribuibili alle parti e quelli riferibili all'operato del giudice, sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. Il risultato di tale sottrazione costituisce il tempo complessivo imputabile al giudice, inteso come apparato giudiziario, vale a dire come complesso organizzato di uomini, mezzi e procedure necessari all'espletamento del servizio, in relazione al quale dovrà essere emesso il giudizio inerente alla ragionevolezza o meno della durata del processo. Non tutto il tempo imputabile al giudice, nel senso appena precisato, può essere, però, considerato come eccedente la durata ragionevole. Ogni processo, infatti, anche il più celere, ha una durata fisiologica inevitabilmente collegata allo svolgimento delle varie fasi, delle attività che vi si compiono e degli eventuali diversi gradi di giudizio in cui si è articolato. Affinché, nei singoli casi, i tempi possano essere considerati irragionevoli, non basta guardare al dato relativo alla durata complessiva del processo, ma è necessario verificare di volta in volta se essa si giustifichi in ragione delle attività processuali compiute, non rinvenendosi d'altronde né sul piano normativo né all'interno della giurisprudenza della Corte europea la previsione di un termine di durata media oltre il quale il periodo trascorso deve considerarsi sempre non ragionevole (in questi termini Cass. 25 novembre 2005, n. 25008).

Appare evidente, dunque, che il concetto di “termine ragionevole” non è assoluto, ma relativo, e che per stabilire se la durata del processo sia stata ragionevole oppure no, non si può prescindere dalla considerazione delle circostanze del caso concreto, tenendo presente che ciò che la legge ha inteso stigmatizzare è l’inerzia ingiustificata nella definizione dei processi, sanzionando la responsabilità dello Stato per le carenze, non imputabili alle parti, che si verificano nell’organizzazione del servizio dell’amministrazione della giustizia.

5.- Venendo all’esame del caso di specie, rileva la Corte che, con riferimento al primo grado, dalla documentazione in atti risulta che la causa è durata esattamente 9 anni, 11 mesi e 17 giorni, considerato l’arco di tempo intercorso tra la notifica dell’atto di citazione (19/07/1989) e la data di pubblicazione della sentenza (05/07/1999), ed ha avuto, in dettaglio, il seguente andamento:

Udienza


Distacco temporale dalla precedente udienza


Sintesi delle attività svolte

05/03/1990




Presenti i procuratori delle parti, il giudice autorizzava il procuratore della convenuta Toro Ass.ni S.p.A. a farsi rilasciare copia del rapporto d'incidente ed eventuale planimetria, autorizzava il procuratore dell’attore ad integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura tg. ME 172248 e rinviava quindi la causa

Udienza


Distacco temporale dalla precedente udienza


Sintesi delle attività svolte

21/11/1990


8 mesi e 16 giorni


Presenti i procuratori delle parti, il GI rinviava la causa per consentire all'attore di integrare il contraddittorio nei confronti dell' effettivo proprietario dell'autovettura tg. ME 172248

17/09/1991


9 mesi e 26 giorni


Il procuratore dell'attore depositava l'atto di citazione per integrazione del contraddittorio notificato a Lo Mor e chiedeva l'ammissione della prova testimoniale e della C.T.U., il procuratore della società convenuta in caso di ammissione della prova per testi chiedeva di essere ammesso alla prova del contrario, il procuratore di Morabito Pietro chiedeva l'estromissione dal giudizio; il giudice ammetteva i mezzi istruttori chiesti dalle parti e rinviava la causa per la loro assunzione

27/05/1992


8 mesi e 10 giorni


Il procuratore dell'attore e della società convenuta chiedevano un rinvio per il giuramento del C.T.U., il procuratore di Morabito Pietro insisteva nelle proprie domande; il giudice rinviava la causa all'udienza per il giuramento del C.T.U.

21/10/1992


4 mesi e 25 giorni


UDIENZA NON TENUTA - RINVIATA D'UFFICIO

05/04/1993


5 mesi e 14 giorni


Il procuratore della Toro Ass.ni depositava rapporto d'incidente e la causa era rinviata per il giuramento del C.T.U.

08/11/1993


7 mesi e 3 giorni


Presenti i procuratori delle parti, la causa era rinviata per il giuramento del C.T.U. e l'assunzione della prova

06/06/1994


6 mesi e 28 giorni


I procuratori delle parti chiedono un rinvio per la prova e per il giuramento del c.t.u.. Il Giudice rinvia

13/03/1995


9 mesi e 7 giorni


Stante l'assenza del C.T.U. la causa era ancora rinviata per il giuramento dello stesso

05/06/1995


2 mesi e 22 giorni


UDIENZA NON TENUTA - RINVIATA D'UFFICIO

05/12/1996


1 anno e 6 mesi


Presenti i procuratori delle parti, il giudice disponeva la sostituzione del C.T.U. e rinviava per il giuramento

07/04/1997


4 mesi e 2 giorni


Presenti i procuratori delle parti era escusso il teste presente, il C.T.U. accettava l'incarico, prestava il giuramento di rito e la causa era quindi rinviata per il deposito della c.t.u.

09/02/1998


10 mesi e 2 giorni


Il giudice su richiesta delle parti rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni

23/11/1998


9 mesi e 14 giorni


I procuratori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano l'assegnazione della causa a sentenza; il G.I. assegnava la causa a sentenza concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica

05/07/1999




VIENE DEPOSITATA LA SENTENZA

* sono state dunque fissate in tutto 14 udienze;
* ne risultano tenute effettivamente 12;
* 2 udienze già fissate sono state differite d’ufficio (udienze del: 21/10/1992, 05/06/1995);
* nessuno dei rinvii può ritenersi imputabile a richieste o comportamenti anomali delle parti;
* i rinvii sono stati quasi sempre superiori ai tre mesi: in 9 casi il rinvio ha superato anche i sei mesi; in 1 caso l’intervallo tra un’udienza e l’altra è stato di un anno e mezzo
* si sono succeduti 3 giudici.

Se si considerano le suddette circostanze, il termine ragionevole di durata del processo di primo grado può essere stimato nel caso concreto in tre anni, ossia nel periodo di tempo che, secondo la Corte di Strasburgo - le cui sentenze in tema di interpretazione dell’art. 6, par.1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, pur non avendo efficacia immediatamente vincolante per il giudice italiano, rappresentano nondimeno la prima e più importante guida ermeneutica (Cass. 2 marzo 2004, n. 4207) –, costituiscono in astratto il termine di ordinaria durata per una causa di media complessità.

6. – Per quanto riguarda il secondo grado, si ricava dalla documentazione in atti che esso è durato esattamente 6 anni, 9 mesi e 12 giorni, considerato l’arco di tempo intercorso tra la notifica dell’atto di appello (7 giugno 2000) e la data di pubblicazione della sentenza (19 marzo 2007), ed ha avuto il seguente svolgimento:

Udienza


Distacco temporale dalla precedente udienza


Sintesi delle attività svolte

20/06/2001




A seguito di riassunzione da parte dell'appellante, che aveva omesso di iscrivere la causa a ruolo, si costituiva la Toro Assicurazioni S.p.A.; il procuratore dell'appellante evidenziava che le notifica all' appellato Lo Mor non era andata a buon fine e chiedeva di essere autorizzato ad integrare il contraddittorio nei confronti dello stesso: il C.I. autorizzava l'integrazione del contraddittorio e rinviava la causa

05/12/2001


5 mesi e 16 giorni


Il procuratore dell'appellante chiedeva un ulteriore termine per integrare il contraddittorio non avendo potuto notificare l'atto di appello per indirizzo insufficiente ed il C.I. rinviava la causa

05/06/2002


6 mesi


Il procuratore dell'appellante depositava cartolina verde attestante l'impossibilità della notifica il quanto l'appellato risultava trasferito e chiedeva di essere rimesso in termini per effettuare una ulteriore notifica; il C.I. rinviava

04/12/2002


5 mesi e 30 giorni


Il procuratore dell'appellante depositava atto di citazione regolarmente notificato a Lo Mor e chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni; il C.I. rinviava per la precisazione delle conclusioni

15/01/2003


1 mese e 11 giorni


I procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa era rinviata all'udienza collegiale del 10.10.2004

10/10/2004


1 anno, 8 mesi e 26 giorni


UDIENZA NON TENUTA - RINVIATA D'UFFICIO

14/10/2004


4 giorni


I procuratori delle parti chiedevano la decisione della causa; la corte stante il sovraccarico di ruolo rinviava la causa all'udienza del 12.5.2005

12/05/2005


6 mesi e 29 giorni


I procuratori delle parti chiedevano la decisione della causa; la corte stante il sovraccarico di ruolo rinviava la causa all'udienza dell'8.3.2007

08/03/2007


1 anno, 9 mesi e 27 giorni


Presenti i procuratori delle parti, la causa era posta in decisione

19/03/2007


11 giorni


VIENE DEPOSITATA LA SENTENZA

*

sono state dunque fissate in tutto 9 udienze;
*

ne risultano tenute effettivamente 8;
*

1 udienza già fissata è stata differita d’ufficio (udienza del 10/10/2004);
*

tre rinvii sono imputabili alla parte appellante, per il mancato perfezionamento della notifica dipendente da inesatta o non più attuale indicazione del domicilio del destinatario (udienze del 20/06/2001, 05/12/2001, 05/06/2002);
*

è certamente imputabile alla parte appellante (ossia all’odierno ricorrente) anche:
o

il tempo trascorso tra la conoscenza della sentenza di primo grado (che nella specie, alla stregua delle annotazioni in atti, può farsi risalire a data non successiva a quella del 15/11/1999) e la proposizione dell’atto d’appello (07/06/2000) detratto solo il tempo che, nella misura di tre mesi, può considerarsi necessario e sufficiente per l’esame della sentenza, connessa attività di studio e la redazione dell’atto di impugnazione;
o

il tempo intercorrente tra la data di prima comparizione indicata nell’atto d’appello (20/11/2000) e quella effettivamente tenuta a seguito della successiva riassunzione (20/06/2001), essendo tale intervallo evidentemente ed esclusivamente imputabile ad inerzia della stessa parte appellante;
*

i rinvii sono stati quasi sempre superiori ai tre mesi: in 9 casi il rinvio ha superato anche i sei mesi; in 1 caso l’intervallo tra un’udienza e l’altra è stato di un anno e mezzo.

Alla luce di tali dati non può non considerarsi, ai fini della valutazione cui è chiamato questo Collegio, che, se da un lato, la controversia non si presentava di particolare complessità, dall’altro, vi è stato un rallentamento del processo dovuto al tempo impiegato, per condotte esclusivamente ascrivibili alla parte, prima dell’effettiva instaurazione del giudizio di appello oltre che ai tre iniziali rinvii chiesti dallo stesso appellante: rallentamento ragionevolmente quantificabile in un anno, sette mesi e ventidue giorni (dieci mesi e ventidue giorni il tempo perso a causa della iniziale mancata iscrizione a ruolo dell’appello; nove mesi quello imputabile alle iniziali richieste di rinvio, tenuto conto di un arco temporale medio di tre mesi tra un rinvio e l’altro).

Se si considerano le suddette circostanze, il termine ragionevole di durata del processo di secondo grado può essere stimato nel caso concreto in tre anni, sette mesi e ventidue giorni, dovendosi aggiungere il tempo (un anno, sette mesi e ventidue giorni) che, come detto, è imputabile al comportamento delle parti, ai due anni che, secondo la Corte di Strasburgo, costituiscono in astratto il termine di ordinaria durata per un giudizio di secondo grado in una causa di media complessità.

7. – Occorre a questo punto considerare che, secondo principio consolidato nella giurisprudenza europea, e, di riflesso, anche in quella nazionale, agli effetti dell'apprezzamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali devesi avere riguardo all'intero svolgimento del processo medesimo, dall'introduzione fino al momento della proposizione della domanda di equa riparazione (o della cessazione del processo de quo se anteriore), dovendosi cioè addivenire ad una valutazione sintetica e complessiva del processo anzidetto, alla maniera in cui si è concretamente articolato (per gradi e fasi appunto), così da sommare globalmente tutte le durate, atteso che queste ineriscono all'unico processo da considerare, secondo quanto induce a ritenere il fatto che, a norma dell'art. 4 della citata legge, ferma restando la possibilità di proporre la domanda di riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, tale domanda deve essere avanzata, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento stesso, è divenuta definitiva (Cass. 7 settembre 2005, n. 17838; v. anche conf. Cass. 18 febbraio 2004, n. 3143; 29 dicembre 2005, n. 28864; 10 maggio 2006, n. 10810; 6 settembre 2007, n. 18720 e altre conformi)

Ne discende nella specie che per il giudizio de quo, unitariamente considerato nel doppio grado in cui si è articolato e secondo le peculiarità sopra evidenziate, deve postularsi una complessiva durata ragionevole di 6 anni, 7 mesi e 22 giorni.

Se non ci fossero stati, dunque, i disservizi e le manchevolezze dell’apparato giudiziario la causa, in entrambi i gradi, si sarebbe potuta e dovuta concludere entro il mese di marzo del 1997 (ossia, come detto, a distanza di 6 anni, 7 mesi e 22 giorni dal suo inizio).

Da quella data in poi può invece considerarsi sorto il diritto all’equa riparazione in capo all’odierno istante, jure proprio, per tutta la successiva irragionevole durata del processo.

Viene però in rilievo, a questo punto, l’esaminata eccezione di prescrizione che, in quanto fondata, per i motivi detti, deve indurre a ritenere estinto il diritto all’indennizzo per il danno riferibile al segmento temporale collocato oltre dieci anni prima della notifica del ricorso introduttivo, ossia compreso tra il predetto limite di ragionevole durata del processo (marzo 1997) e la data antecedente di dieci anni quella di notifica del ricorso (12 ottobre 1997).

Ne discende, nella specie, che: a) quest’ultima sarà la data di decorrenza per il calcolo dell’indennizzo spettante; b) la irragionevole durata rilevante (perché non “coperta” dalla prescrizione decennale) si “riduce” quindi a quella di 9 anni, 5 mesi e 7 giorni.

8. – Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del solo danno non patrimoniale.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

E, invero, al rilievo del Ministero resistente secondo il quale l’istante non ha provato l’esistenza del tipo di danno dedotto, non può non obiettarsi che – se pur è vero che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che deve essere esclusa la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa, automaticamente e necessariamente riconducibile all’accertamento della violazione relativa alla ragionevole durata del processo – tuttavia le Sezioni Unite della stessa Suprema Corte hanno avuto modo di precisare che “in tema di equa riparazione ai sensi dell’art. 2 della legge 24 marzo 2001 n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale in re ipsa – ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell’accertamento della violazione – il giudice, una volta accertata e determinata l’entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente” (Cass., sez. un. 26 gennaio 2004, n. 1338).

In applicazione del principio di cui sopra, nel caso di specie, non ricorrendo circostanze concrete che facciano positivamente escludere l’esistenza del danno non patrimoniale lamentato dal ricorrente, deve ritenersi che la durata eccessiva del processo gli abbia cagionato quel senso di frustrazione e impotenza che, secondo l’id quod plerumque accidit, prende qualunque cittadino, causandogli un innegabile stato di stress, allorquando, per ingiustificati ritardi e disfunzioni del servizio giustizia, non riesce a ottenere tempestivamente il riconoscimento dei propri diritti.

Per quanto concerne la liquidazione di tale tipo di pregiudizio, considerate le circostanze che caratterizzano il caso in esame e avuto riguardo, in particolare, alle cause e alla natura del giudizio del cui ritardo qui si discute, ritiene la Corte che il danno non patrimoniale sofferto dal ricorrente possa essere equitativamente determinato, adottando i consueti criteri di valutazione, in € 1.000,00 per ogni anno di ritardo e, quindi, in complessivi € 9.432,88, già calcolato con riferimento all’attualità.

9. - Avuto riguardo al solo parziale accoglimento della domanda, equo appare compensare tra le parti le spese processuali in ragione della metà e condannare l’Amministrazione resistente alla rifusione della restante parte, liquidata come da dispositivo e da distrarsi in favore dei procuratori antistatali.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, visto l’art. 3 della legge 24 marzo 2001 n. 89, accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da S. G. con ricorso depositato in data 15 giugno 2007 e, per l’effetto:

1) condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.432,88;

2) compensa per metà tra le parti le spese processuali, condannando il predetto Ministero al pagamento della restante parte liquidata in complessivi € 722,50, di cui € 265,00 per diritti ed € 400,00 per onorari, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, Avv.ti Antonino Dalmazio e Giovanna Munafò;

3) dispone che il presente decreto sia comunicato, a cura della cancelleria, agli Uffici del Procuratore Generale della Corte dei Conti e del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio dell’11 maggio 2009.

Il Presidente

(dott.ssa Concettina Epifanio)

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