Giurisprudenza


Ricorso Nr.: 25720/05
Stato Convenuto: Spagna
Data Sentenza: 13-07-2010
Articoli CEDU: 6, 1 Prot I

 

Presunzione di innocenza; violazione art. 6 & 2 CEDU: In virtù del principio “in dubio pro reo”, che costituisce una particolare espressione del principio della presunzione di innocenza, non deve esistere alcuna differenza qualitativa tra assoluzione per insufficienza di prove e assoluzione derivante dall’accertamento di assoluta innocenza della persona. Le sentenze di assoluzione, infatti, non si differenziano a seconda dei motivi che vengono di volta in volta scelti dal giudice. Violazione art. 1 Prot. 1: l’onere della prova circa la condizione dei beni sequestrati deve gravare sull’Amministrazione della giustizia, responsabile della conservazione degli stessi per tutto il periodo del sequestro e non sul ricorrente. Le autorità interne che hanno respinto la richiesta di risarcimento del ricorrente hanno fatto pesare sullo stesso un peso eccessivo e sproporzionato.

 

Nella sentenza in commento la Corte Europea è investita di una questione che coinvolge un principio fondamentale in materia penale, quale quello della presunzione di innocenza.

Il ricorrente, un cittadino di nazionalità tedesca ma residente in Spagna, Hans Erwin Tendam, nel marzo 1986 viene arrestato nell’ambito di un procedimento penale per furto di alveari di api; trattenuto in custodia, viene poi messo in libertà provvisoria contro il pagamento di una cauzione. Nel 1993, la Corte provinciale di Tenerife, ribaltando la sentenza della Corte penale di Santa Cruz di Tenerife, che aveva ritenuto il ricorrente colpevole del reato addebitato, lo assolse, ritenendo che non fosse stato dimostrata la commissione del reato. Nel marzo 1986, viene avviato, nei confronti del ricorrente, un secondo procedimento penale, nell’ambito del quale, a seguito di perquisizioni nel suo domicilio e presso il suo negozio di elettronica, furono sequestrati numerosi beni, alcuni dei quali furono restituiti alle persone che, avendone denunciato il furto, affermavano di esserne proprietarie. Nel 1993, il Tribunal penale di Santa Cruz di Tenerife assolse il ricorrente dall’imputazione di occultamento. Il ricorrente presentò, quindi, reclamo al Dipartimento della Giustizia e dell’Interno e, a seguito del rigetto dello stesso, ricorso in sede amministrativa, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito dei 135 giorni trascorsi in detenzione, nell’ambito della prima procedura penale, e per il malfunzionamento della giustizia, che aveva causato la mancata restituzione e la perdita di valore dei beni sequestrati, nella seconda procedura penale. Il ricorso venne, tuttavia, rigettato anche in sede amministrativa e in ultimo, dalla Suprema Corte, che ritenne che l’assoluzione del ricorrente non potesse dar luogo al risarcimento in quanto basata sull’assenza di prove e non sulla provata assenza di partecipazione al fatto delittuoso. Nel 2003, il ricorrente si rivolse, anche alla Corte Costituzionale, che dichiarò, tuttavia, la domanda irricevibile.



Nel 2005, il ricorrente ha proposto, allora, ricorso alla Corte Europea, affermando che il rigetto, da parte delle autorità spagnole, della richiesta di risarcimento dei danni subiti per effetto della detenzione provvisoria, integrava violazione dell’art. 6 § 1 e 2 CEDU e dell’art. 3, Prot. 7. Il ricorrente, in particolare, contestava i criteri che la legge e la giurisprudenza spagnole adottano al fine del riconoscimento del risarcimento da detenzione preventiva, quale quello della distinzione tra “inesistenza oggettiva” e “inesistenza soggettiva” del reato, che induce a riconoscere il risarcimento solo alle persone che siano state assolte per l’inesistenza oggettiva dei fatti imputati, o perché il fatto non si è verificato o perché non costituisce reato.

Il ricorrente lamentava, altresì, la violazione l’art. 1 Prot. 1, per il mancato riconoscimento della perdita e dei danni subiti dai beni sequestrati nel corso del procedimento penale per occultamento.



La Corte di Stasburgo ha ritenuto opportuno esaminare la denuncia solo sotto il profilo della violazione dell’art. 6 § 2 CEDU e dell’art. 1 Prot.1, ricordando che la Spagna non ha ratificato il Protocollo 7 e che, ad ogni modo, l’art. 3 Prot. 7, si applica solo ad una persona che abbia subito una pena in virtù di una condanna conseguente ad un errore giudiziario (Sekanina c. Austria, 25 agosto 1993, § 25, serie A n. 266-A), situazione quest’ultima diversa da quella che ricorre nel caso di specie.

Tanto premesso, la Corte rammenta che la presunzione di innocenza, garantita dall’art. 6§ 2 CEDU (ai sensi del quale “Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua col­pevolezza non sia stata legalmente accertata”) è violata ogni qualvolta la decisione giudiziaria relativa ad un imputato rifletta la “sensazione” che sia colpevole, senza che la sua colpevolezza sia stata legalmente stabilita in precedenza e sottolinea, altresì, come una volta che una sentenza di assoluzione sia divenuta definitiva, anche se si tratta di assoluzione con il beneficio del dubbio, esprimere dubbi sulla colpevolezza è in contrasto con la presunzione di innocenza.

In relazione al caso di specie, la Corte, afferma, quindi, che in virtù del principio “in dubio pro reo”, che costituisce una particolare espressione del principio della presunzione di innocenza, non deve esistere alcuna differenza qualitativa tra assoluzione per insufficienza di prove e assoluzione derivante dall’accertamento di assoluta innocenza della persona. Le sentenze di assoluzione, infatti, non si differenziano a seconda dei motivi che vengono, di volta in volta, scelti dal giudice. Inoltre, in virtù dell’art. 6§ 2 CEDU, il dispositivo di assoluzione deve essere rispettato da qualsiasi autorità che si pronunci, direttamente o indirettamente, sulla responsabilità penale dell’interessato (Vassilios Stavropoulos c. Grecia, n. 35522/04, §39, 27 settembre 2007).

Orbene, la Corte, avendo constatato che la decisione del Ministro della Giustizia e dell’Interno spagnolo di rigettare la richiesta di risarcimento del ricorrente era basata sul fatto che il ricorrente era stato assolto per insufficienza di prove e non per inesistenza oggettiva o soggettiva del fatto delittuoso, ha ritenuto che detta decisione (confermata anche dai giudici nazionali), disconoscendo l’assoluzione preliminare dell’imputato, costituiva, pertanto, violazione dell’art. 6 & 2 della Convenzione.

In relazione alla invocata violazione dell’art. 1 Prot. 1, che sarebbe derivata dal mancato riconoscimento del risarcimento dei danni subiti per effetto della distruzione e del deterioramento dei beni sequestrati nel corso della seconda procedura penale, la Corte di Strasburgo, pur avendo ribadito che l’art. 1 Prot. 1 non sancisce un diritto per la persona prosciolta di chiedere il risarcimento per i danni derivanti dal sequestro dei beni nel corso di in una procedura penale (cfr. Adamczyk c. Polonia, n. 28551/04, 7 novembre 2006) sottolinea, in ogni caso, che quando l’autorità giudiziaria sequestra dei beni, deve adottare tutte le misure ragionevoli per la loro conservazione. La legislazione nazionale deve, peraltro, prevedere la possibilità di avviare un procedimento contro lo Stato al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata conservazione dei beni stessi. Orbene, nel caso di specie, il ricorrente ha proposto ricorso contro lo Stato per i danni ai beni sequestrati, sulla base dell’art. 292 della legge sul funzionamento anormale della giustizia, ricorso che è stato, tuttavia, rigettato sia dalle autorità nazionali che dalla Suprema Corte, con la motivazione che il ricorrente non avrebbe dimostrato il danno ai beni sequestrarti. Sul punto la Corte Europea ha, tuttavia, statuito che l’onere della prova circa la condizione dei beni sequestrati deve gravare sull’Amministrazione della giustizia, responsabile della conservazione degli stessi per tutto il periodo del sequestro e non sul ricorrente. Tanto premesso, ribadito, altresì che ogni sequestro provoca un danno ma che questo non dovrebbe superare i limiti dell’inevitabile (Raimondo c. Italia, 22 febbraio 1994, § 33 serie a n. 281-A), la Corte ha affermato che, nel caso di specie, le autorità interne che hanno respinto la richiesta di risarcimento del ricorrente hanno fatto pesare sullo stesso un peso eccessivo e sproporzionato, con evidente violazione dell’art. 1 Prot. 1.

Autore: GRAZIA PISCOPO

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